1/02/2005
AMBIENTE – SOLVENTI E ALTRI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI: CHIARIMENTI SULLA RELAZIONE TECNICA DA PRESENTARE ENTRO IL 12 MARZO 2005
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 25 febbraio 2005
Come riportato nella nostra scorsa newsletter (n. 028 di Febbraio 2005), numerose imprese dovranno presentare entro il prossimo 12 marzo una relazione tecnica in cui descrivere lo “stato di fatto” in relazione alle prescrizioni introdotte dal DM 44/04.
Le imprese obbligate, ripetiamo, sono quelle che:
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al 12/03/2004 (data di entrata in vigore del DM 44/04) erano già in attività e regolarmente autorizzate alle emissioni in atmosfera
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svolgono almeno una delle attività di cui all´Allegato I del DM 44/04
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nello svolgimento di tali attività superano le soglie di consumo indicate nel medesimo Allegato I
Per scaricare l´Allegato I del DM 44/04 cliccare qui.
Per comprendere più facilmente se un´impresa rientra o meno in tale Allegato, possono essere utili alcune precisazioni:
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Le cosiddette “attività di rivestimento” di cui al punto 2 dell´Allegato comprendono la verniciatura (ad esclusione della verniciatura in continuo “coil coating” di metalli, che è classificata da sola al punto 3 dell´Allegato).
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Fanno parte delle “attività di rivestimento” anche attività diverse dalla verniciatura, come la smaltatura, la galvanica con utilizzo di composti organici volatili, la plastificazione della carta, ecc…
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Ai sensi dell´art. 2 lettera nn del DM 44/04, per calcolare se un´impresa supera le soglie di consumo indicate nell´Allegato, non è sufficiente considerare solo i solventi acquistati tal quali. Infatti è necessario sommare le quantità di composti organici volatili presenti in tutti i prodotti utilizzati nel ciclo produttivo (quindi, ad esempio, è necessario calcolare anche la percentuale di solventi già presente nelle vernici ancora prima che vengano diluite).
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Ne consegue che le soglie di consumo dell´Allegato I, già di per sè non altissime, vengono raggiunte con maggiore facilità. Pertanto le imprese con emissioni in atmosfera classificate a “ridotto inquinamento” ai sensi del DPR 25/07/91 non possono ritenersi a priori escluse dal campo di applicazione del DM 44/04.
Per le imprese con sede in EmiliaRomagna diamo notizia della recentissima approvazione della Determinazione n. 15910 del 24 Febbraio 2005, che definisce in dettaglio i contenuti della relazione tecnica. Alcune delle informazioni richieste sono molto dettagliate e non sono facilmente reperibili (es. contenuto di composti organici volatili in tutte le materie prime, nei rifiuti e nei prodotti); pertanto, vista l´imminente scadenza del termine entro cui presentare la relazione tecnica, consigliamo alle imprese interessate di attivarsi quanto prima.
Maggiori informazioni sono disponibili presso i nostri uffici.