1/11/2007

AMBIENTE – TAR LOMBARDIA: L'OBBLIGO DI BONIFICA GRAVA SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NON SUL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 26 Novembre 2007

Il TAR Lombardia con la sentenza n° 5289 del 27 Giugno 2007, riguardante un sito di interesse nazionale, ha sottolineato che il proprietario o gestore di un sito contaminato non puó essere destinatario di un´ordinanza di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica qualora non sia colpevole dell´inquinamento. Il Tribunale nella sentenza aggiunge che tale ordinanza puó essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto che sull´area di sua proprietà incombono un onere reale e un privilegio speciale (garanzie delle spese sostenute dall´amministrazione che procede alla bonifica in sostituzione del responsabile dell´inquinamento), cosicchè egli possa decidere di procedere alla bonifica per evitare l´espropriazione.