1/12/2003
AMBIENTE – TERRE E ROCCE DA SCAVO: RIFIUTI O NON RIFIUTI?
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Continua l´avvincente saga della classificazione delle terre e rocce da scavo, giunta ormai al terzo anno di produzione legislativa contrastante e di inevitabile interpretazione giurisprudenziale discontinua.
Non è il caso di ripercorrere per intero l´intricato iter legislativo che ha portato all´attuale situazione che se non fosse per i risvolti penali sempre in agguato per chi si occupa della gestione dei “rifiuti” (veri o presunti..) sarebbe quasi divertente tanto è al limite del paradossale; ci limitiamo quindi ad aggiornare lo stato di fatto degli obblighi oggi, e sottolineiamo “oggi”, in vigore per questi materiali.
In base all´art. 23 della Legge Comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306 pubblicata sulla G.U. del l5 novembre 2003, le terre e rocce da scavo non sono considerate rifiuti solo nel caso in cui:
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la composizione media dell´intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti (All.1, tab. , col.B, D.M. 25 471/99)
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esse siano utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA oppure quelle previste nel progetto approvato dall´autorità amministrativa competente previo parere dell´ARPA;
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siano utilizzate in differenti cicli di produzione industriale o per il riempimento delle cave coltivate, o per la ricollocazione autorizzata in altri siti, purchè sia progettualmente previsto l´utilizzo di tali materiali e previo parere dell´ARPA, in questo caso peró le autorità competenti dovranno verificare l´effettiva destinazione dei materiali e l´utilizzatore sarà tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.
Diventa dunque più difficile escludere le terre e le rocce da scavi dal regime dei rifiuti innanzitutto in quanto diventa vincolante presentare sempre un progetto e sottoporlo al parere quantomeno di ARPA la quale potrà in seguito compiere controlli sull´effettiva destinazione, ma anche in quanto si introduce un nuovo obbligo, per l´utilizzatore delle terre, di predisporre un documento molto simile ad una sintesi del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario d´identificazione per il trasporto dei rifiuti.