23/09/2009

AMBIENTE – TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per informazioni rivolgersi a:

Perinformazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli(mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 25 Settembre 2009

Le terre e rocce da scavo possono essere classificate “non rifiuto”, ma non è solo sufficiente che esse non siano inquinate, ma è necessario che vengano soddisfatti tutti i requisiti dell’apposita deroga. Tale deroga è disciplinata dall’articolo 186 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, che detta le condizioni per il loro utilizzo come sottoprodotti, la cui definizione è prevista alla lettera p del comma 1 dell’articolo 183 del medesimo decreto. Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati senza sottostare alle norme previste per i rifiuti, ma solo se vengono soddisfatte tutte le condizioni sotto richiamate.

a)       devono essere impiegate direttamente nell’ambito di opere od interventi preventivamente individuati e definiti;

b)      deve esserci certezza dell’integrale utilizzo fin dalla fase di produzione;

c)       il loro riutilizzo deve avvenire senza un preventivo trattamento o trasformazione per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non produca emissioni;

d)      sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e)       non devono provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;

f)        le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali da non pregiudicare la qualità delle matrici ambientali e non determini rischi per la salute durante l’impiego nel sito di riutilizzo.

Una seconda deroga è prevista dal comma c-bis dell’articolo 185: il suolo non contaminato escavato nel corso dell’attività di costruzione può essere riutilizzato all’interno del medesimo sito di scavo a fini di costruzione.

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