1/01/2005

AMBIENTE – TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: ECCO LE NOVITA' DELL'ADR 2005

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 gennaio 2005

L´ADR (Accord Dangereuses Route) è l´Accordo Europeo che regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada. Scopo principale dell´ADR è quello di facilitare la libera circolazione delle merci garantendo contemporaneamente la maggior sicurezza possibile mediante un processo di qualificazione, volto al fattore umano e tecnico.

L´ADR prevede dei limiti in peso o volume delle materie pericolose, trasportabili in colli, al di sotto dei quali le norme non vanno applicate integralmente. Tali norme prevedono obblighi e responsabilità ben precisi per lo speditore e il trasportatore come la nomina del “Consulente per la sicurezza dei trasporti”, o per il conducente come il conseguimento del “Patentino ADR”.

L´accordo ADR viene revisionato ogni due anni negli anni dispari, affinchè sia aggiornato in base alle nuove conoscenze e al progresso tecnico. Con il 1 gennaio 2005 è entrata in vigore, per quanto riguarda il trasporto internazionale, la nuova edizione dell´ADR, fermo restando che è consentito, fino al 30 giugno 2005, effettuare i trasporti nazionali ancora in conformità all´edizione 2003 dell´ADR

L´applicabilità di tale edizione ai trasporti italiani è comunque subordinata all´emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di apposito decreto di recepimento della Direttiva Europea.

Dal momento che le variazioni, rispetto all´edizione 2003, sono numerose e concernenti tutti i capitoli, si è ritenuto utile fornire un elenco sommario delle modifiche rimandando ad apposita comunicazione l´approfondimento:

  1. Sono state inserite nuove rubriche (come nei liquidi tossici per inalazione e le materie organo metalliche), alcune sono state cancellate e altre modificate;

  2. introduzione di un nuovo capitolo dedicato alla sicurezza (“safety”) inteso a realizzare misure di prevenzione contro l´uso improprio di merci pericolose ad alto rischio per fini terroristici;

  3. introduzione di nuovi criteri per classificare gli aerosol infiammabili;

  4. sono stati allineati con le Raccomandazioni ONU i criteri di classificazione in gruppi di imballaggio dei liquidi infiammabili;

  5. è stata introdotta una nuova classificazione per le materie infettive;

  6. le materie corrosive (Classe 8) di gruppo di imballaggio I  assegnate ai codici LQ20 e 21,  vengono ora comprese nel codice LQ0, quindi non più trasportabili in regime di esenzione totale;

  7. definiti i criteri e le modalità per la verifica della “compatibilità chimica” delle materie trasportate con gli imballaggi in plastica (GIR compresi);

  8. i sovraimballaggi devono essere marcati con la parola “sovraimballaggio”;

  9. la descrizione sul documento di trasporto, dei sistemi di contenimento vuoti e non bonificati, deve far riferimento all´etichetta di pericolo della merce e non più alla classe;

  10. è stato inserito un nuovo capitolo relativo alla fabbricazione dei contenitori per il trasporto alla rinfusa;

  11. è stato ampliato l´obbligo del conseguimento del certificato di formazione professionale (CFP) anche agli autisti di veicoli con massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t a decorrere dal 1 gennaio 2007.

  12. è stato inoltre prolungato a 2 giorni la durata del corso di aggiornamento per il rinnovo del CFP.