1/03/2005

AMBIENTE – TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: PRIMA SENTENZA PER LA MANCATA FORMAZIONE

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 30 marzo 2005

Il tribunale di Ravenna, ha emesso, in data 14/10/2004, la prima sentenza inerente il trasporto di merci pericolose su strada (ADR). Il Tribunale ha condannato per lesioni aggravate colpose lo speditore/caricatore per non aver provveduto alla formazione dell´addetto al carico.

L´incidente è stato determinato dal carico di bitume caldo (150 °C) in una cisterna contenente residui di emulsione acqua­bitume da cui si è generata una pressione di vapore d´acqua tale da proiettare il bitume verso l´autista che stava seguendo le operazioni di carico.

Per una serie di circostanze negative è stata indicata all´autista “inesperto” una cisterna incompatibile per effettuare il carico.

Lo stabilimento in cui avvenne l´infortunio aveva disatteso clamorosamente alcune prescrizioni fondamentali:

  • formazione del personale

  • verifica di veicolo ed autista

  • nomina del consulente per il trasporto su strada di merci pericolose

  • elaborazione di precise disposizioni ed istruzioni scritte.

Il Giudice ha rilevato che le infrazioni al regolamento ADR debbano configurare, in occasione di infortuni sul lavoro, responsabilità di rilevanza penale oltre a responsabilità civile che implicano un adeguato indennizzo alla parte lesa.

La sanzione penale è stata applicata al datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell´azienda in cui è avvenuto l´infortunio nonchè al datore di lavoro dell´azienda subappaltatrice delle operazioni di carico e trasporto.