1/10/2004
AMBIENTE – TRASPORTO DI RIFIUTI CON PESO DA VERIFICARSI A DESTINO:Â COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL FORMULARIO E IL REGISTRO?
Per informazioni rivolgersi Dott.ssa Maria Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 20 ottobre 2004
In merito alla compilazione della voce del formulario “peso da verificare a destino” e alle modalità di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti relativamente alla movimentazione di rifiuti trasportati con formulari che recano la suddetta indicazione tracciamo un quadro di sintesi sui casi in cui questa dicitura puó essere effettivamente utilizzata.
Il D.M. 1 aprile 1998, n. 145 riporta il modello di formulario e al punto 6 relativo alle quantità prevede le due diciture “Kg o litri” e “peso da verificarsi a destino”.Queste due opzioni non sono alternative, perchè è sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in kg o in litri e come specificato anche dalla circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e formulari la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino” deve essere contrassegnata nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l´indisponibilità di un sistema di pesatura si possono, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Quindi la circolazione dei rifiuti accompagnati da formulari recanti l´indicazione peso da verificare a destino non deve costituire la regola e in particolare compilare formulari senza indicare le quantità dei rifiuti trasportati, ma semplicemente barrando la casella “peso da verificare a destino” comporta la violazione dell´art.15 del D.Lgs. 22/97 sanzionato dal successivo art. 52, comma 3 del medesimo decreto ( sanzioni da € 1.549,37 a € 9.296,22).
Per la compilazione del registro di carico e scarico si pone la questione della violazione amministrativa nel caso in cui nella annotazIone sul registro non sia riportato il peso presunto del rifiuto come indicato alla partenza ma il peso effettivo del rifiuto come riscontrato a destino.
L´unico documento da cui il mittente puó ricavare il peso riscontrato a destinazione è la quarta copia del formulario e quindi sul registro deve essere annotato il peso verificato a destino solo se al mittente torna la quarta copia entro i termini di legge previsti per la registrazione dei movimenti ( 7 giorni per i produttori). In assenza del ritorno della quarta copia entro sette giorni, il produttore deve registrare il peso indicato sulla prima copia del formulario.
L´annotazione di un peso differente da quello dichiarato in partenza, ricavato in modo diverso dalla ricezione della quarta copia del formulario (ad esempio tramite fax, fotocopie o telefonate), incorre nella violazione dell´art. 12 del D. Lgs. 22/97.