1/03/2008
AMBIENTE – TRASPORTO DI RIFIUTI DI MERCI PERICOLOSE: INTEGRAZIONE FRA FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DOCUMENTO DI TRASPORTO ADR
Reggio Emilia, 5 Marzo 2008
Il comma 1 dell’articolo 193 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 stabilisce che i rifiuti devono essere trasportati dal luogo di produzione / detenzione al luogo di recupero / smaltimento con annesso formulario di identificazione. Inoltre ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998, tale formulario sostituisce gli altri documenti di trasporto, fatta eccezione per quelli relativi al trasporto di rifiuti di merci pericolose. È più corretto parlare di rifiuti di merci pericolose e non di rifiuti pericolosi, in quanto non esiste una perfetta biunivocità tra i rifiuti pericolosi, ai sensi della Parte Quarta del Testo Unico Ambientale, e le merci pericolose, ai sensi dell’accordo internazionale per il trasporto su strada, detto ADR.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)