1/04/2005

AMBIENTE – TRASPORTO DI RIFIUTI: ECCO I CASI DI ILLECITO IN CUI E' PREVISTA LA CONFISCA DEL MEZZO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 aprile 2005

Una delle pesanti sanzioni imposte dal D.Lgs. 22/97 in caso di trasporto illecito di rifiuti è la confisca del mezzo di trasporto. Tale disposizione, che si aggiunge ad altre severe sanzioni penali, ai sensi dell´art. 53 comma 2 è obbligatoria in caso di condanna penale per i seguenti reati:

  • Trasporto non autorizzato di rifiuti (D.Lgs. 22/97 art. 51 c. 1). La confisca del mezzo si aggiunge all´arresto fino ad un anno o all´ammenda fino ad € 25.000 (se rifiuti non pericolosi) oppure all´arresto fino a due anni e all´ammenda fino ad € 25.000 (se rifiuti pericolosi).

  • Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, oppure con formulario incompleto o inesatto (D.Lgs. 22/97 art. 52 c. 3). La confisca del mezzo si aggiunge ad una sanzione pecuniaria fino ad € 9.000. In caso di rifiuti pericolosi si configura inoltre il reato di falso ideologico (art. 483 del Codice Penale) punito con la reclusione fino a due anni.

  • Trasporto di rifiuti con utilizzo di un certificato di analisi falso, qualora si ritenga necessario allegare un certificato analitico al formulario (D.Lgs. 22/97 art. 52 c. 3). Si applicano le medesime sanzioni del punto precedente

  • Traffico transfrontaliero illecito di rifiuti (art. 53 c. 1). La confisca del mezzo si aggiunge all´arresto fino a due anni e all´ammenda fino ad € 25.000 (le sanzioni sono aumentate in caso di rifiuti pericolosi).

Vista l´estrema severità dell´impianto sanzionatorio si consiglia a tutti prudenza nel rispettare le norme sul trasporto di rifiuti.