1/03/2007

AMBIENTE – TUTELA PENALE AMBIENTE, UE STABILISCE SOGGETTI RESPONSABILI E SANZIONI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 20 Marzo 2007

Uno schema di direttiva dell´UE prevede che gli Stati membri adottino precise norme di carattere penale per combattere la criminalità ambientale. Il provvedimento è stato proposto lo scorso 7 Febbraio 2007 dalla Commissione dell´Unione Europea e stabilisce i soggetti imputabili, le fattispecie da punire ed il range delle sanzioni da adottare. Sono previste responsabilità delle persone giuridiche, punibilità a titolo di dolo e colpa, minimi e massimi delle pene da irrogare, sanzioni accessorie di interdizione dall´attività e scioglimento dell´organizzazione collettiva.

Definizione dei reati

La definizione dei reati corrisponde in gran parte alle definizioni della decisione quadro 2003/80/GAI, ma sono stati presi in considerazione anche alcuni emendamenti suggeriti dal Parlamento Europeo all´iniziale proposta di direttiva che la Commissione ha accettato dopo la prima lettura. Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività dipende dalle loro conseguenze; in altri termini, occorre che esse arrechino, o rischino di arrecare, un grave pregiudizio alle persone o all´ambiente. Tutti i reati ad eccezione di uno devono avere il requisito della “illiceità”; per “illecito” si intende la violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati Membri o di un´autorità competente finalizzate alla protezione dell´ambiente. Per un solo reato, quello previsto dall´articolo 3, lettera a), le cui conseguenze sono molto gravi (decesso o lesioni gravi di una persona), non è prescritto il requisito della illiceità per giustificarne la punibilità.

Responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri, come già affermato dalla decisione quadro (articolo 6), devono adottare i provvedimenti necessari affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli atti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica, oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di essi abbia reso possibile la perpetrazione di tali atti. Il testo della proposta non specifica peró se la responsabilità delle persone giuridiche sia perseguibile penalmente e pertanto ne consegue che gli Stati membri nel cui ordinamento non esiste la responsabilità penale delle persone giuridiche non saranno obbligate a modificare la legge nazionale.

Sanzioni

Le sanzioni da applicare ai reati ambientali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche. I meccanismi sanzionatori dei vari Stati membri sono molto diversi e si è reso pertanto necessario provvedere al ravvicinamento dei livelli delle sanzioni in funzione della gravità del reato. In sua assenza infatti gli autori dei reati potrebbero approfittare delle lacune nella legge penale di alcuni Stati membri. Le circostanze aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato, quale la morte o le gravi lesioni riportate da una persona od un grave pregiudizio per l´ambiente, oppure la commissione del reato da parte di un´organizzazione criminale. Vengono proposti una sanzione della reclusione articolata su tre durate della pena, che sono correlate all´elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) ed alle circostanze aggravanti del caso, ma anche un sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche articolato anch´esso su tre livelli. Il testo propone sanzioni alternative sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche: si tratta di sanzioni che possono risultare in numerosi casi più efficaci delle pene detentive o delle sanzioni pecuniarie; esse prevedono l´obbligo di riparare il pregiudizio arrecato all´ambiente, l´assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercitare determinate attività commerciali, nonchè la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Nel testo non è stato inserito lo strumento prezioso della confisca dei corpi del reato, ma per la maggior parte dei reati ambientali gravi, esso sarà disciplinato dalla decisione quadro 2005/212/GAI.

Data prevista per l´attuazione della Direttiva

Gli Stati membri hanno a disposizione un periodo di 18 mesi, ma siccome alcuni articoli recepiscono in gran parte il contenuto di articoli della annullata decisione quadro 2003/80/GAI, gli Stati membri avrebbero già dovuto provvedere ad emanare entro il 27 Gennaio 2005 buona parte delle misure necessarie per l´attuazione della nuova direttiva.