1/04/2007

AMBIENTE – VIA ED IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – L'ITALIA SI ADEGUA ALLE RICHIESTE UE

per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 Aprile 2007

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 5 Marzo un DPCM che elimina l´esclusione dal campo di applicazione della VIA per gli impianti di recupero dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, che dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il nuovo decreto governativo modifica il vigente DPCM 3 Settembre 1999, che sarà sostituito dalla Parte II del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 a partire dal 31 Luglio 2007 (l´entrata in vigore di tale parte è già stata prorogata due volte).

L´Italia si è così adeguata alle richieste dell´UE, infatti la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 23 Novembre 2006 (C­486/04), aveva bocciato l´esenzione italiana dalla VIA per gli impianti di recupero dei rifiuti che operano in procedura semplificata, in quanto il “recupero”, pur preservando le risorse naturali, puó avere degli impatti ambientali rilevanti. In tal senso la Corte di Giustizia Europea aveva accettato i due ricorsi che la Commissione Europea aveva presentato contro il Governo Italiano per l´incompleta trasposizione sul piano nazionale della Direttiva 2001/42/CE e della Direttiva 2003/35/CE, relative alla VIA ed alla VAS. I tempi massimi per tale recepimento erano il 21 Luglio 2004 per la direttiva 2001/42/CE e con il 25 Giugno 2005 per la direttiva 2003/35/CE. Entrambi i provvedimenti comunitari sono stati recepiti dal Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, in vigore dal 29 Aprile 2006, ma le sue parti in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica non sono ancora operative in quanto il Decreto Legge del 28 Dicembre 2006, convertito nella Legge n° 17 del 26 Febbraio 2007, ha disposto lo slittamento dell´inizio della loro efficacia al 31 Luglio 2007. È comunque prevedibile che prima dell´entrata in vigore, l´Allegato III alla Parte II del Testo Unico Ambientale debba essere a sua volta modificato, visto che al momento ripropone la stessa esenzione per gli impianti di recupero dei rifiuti contestata dall´UE.