1/11/2005

AMBIENTE – VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 novembre 2005

L´ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11 novembre 2005 n°159/E ha chiarito che per la vidimazione e la bollatura dei registri di carico e scarico rifiuti non è dovuta nè la tassa sulle concessioni governative nè l´imposta di bollo, poichè non sono registri di tipo contabile ai sensi dell´articolo 2214 del codice civile, nè sono bollati nei modi previsti dall´articolo 2215 del codice civile, cioè dal Registro delle Imprese o da un notaio.