17/12/2019
Antiricilaggio 2019: gli obblighi in vigore dal 10 novembre 2019
Dal 10 novembre scorso sono entrate in vigore le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio dal decreto attuativo della V direttiva UE (D.Lgs. n. 125/2019).
L’Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio (n. 849 del 2015) due anni fa attraverso l’emanazione di due disposti normativi (il D.Lgs n. 90/2017 ed il D.Lgs n. 92/2017) che la Commissione Europea però aveva giudicato incompleti avviando una procedura d’infrazione che confermava l’inadempienza da parte dell’Italia nel recepire le norme comunitarie.
L’Italia ha quindi emanato il decreto correttivo n. 125/2019 che introduce delle modifiche che interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari.
Il decreto si compone di 6 articoli. Vediamo qui le principali modifiche apportate.
Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo al pdf Antiriciclaggio d.lgs. n. 125/2019 scaricabile qui.
1 – E’ stato allargato il quadro dei soggetti obbligati, nel cui ambito sono ora ricompresi:
- coloro che commerciano in opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari, anche quando questa attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, qualora il valore dell’operazione sia pari o superiore ad euro 10.000;
- i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- le succursali insediate in Italia degli intermediari assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in un altro Stato terzo;
- gli agenti in affari “anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro”.
2 – Ulteriori modifiche riguardano la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
“Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.
Il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
“Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Per quel che riguarda la titolarità effettiva dei trust, attraverso l’integrazione dell’art.21, è consentito l’accesso alle relative informazioni anche ai soggetti privati:
4) al comma 4, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
“d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita’ effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarita’ effettiva e titolarita’ legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarita’ effettiva puo’ essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’eta’, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 5”.
3 – Il decreto inserisce nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari dovranno attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.
Tra i fattori di cui i soggetti obbligati tengono conto nell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela sono stati introdotte, all’art. 24 comma 2, “le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette”.
4 – Ai sensi del nuovo art. 9 del 231/07, le autorità di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) – quindi Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif e nucleo speciale di polizia valutaria – “le amministrazioni e gli organismi interessati, l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
La Guardia di Finanza potrà ora svolgere un’attività di acquisizione di documenti anche nei confronti di soggetti non sottoposti alla sua vigilanza. Inoltre, la GdF avrà accesso ai dati bancari e finanziari contenuti nell’anagrafe tributaria e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione dell’istituendo registro dei titolari effettivi presso il registro imprese, e anche a dati e informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata.
5 – Gli ordini dei dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovranno occuparsi del monitoraggio dei propri iscritti con la conseguente pubblicazione annuale delle sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti.
Tale informativa riguarda anche le sanzioni disciplinari adottate dall’ordine verso i professionisti e le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli stessi.
“Agli Ordini viene inoltre richiesto di pubblicare, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorita’, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette”.
6 – Nella versione aggiornata del D.Lgs. n. 231/2007, sono considerate persone politicamente esposte: ”le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.
7 – Il nuovo decreto rafforza la Cooperazione internazionale tra le autorità nazionali e quelle competenti degli altri Stati membri, “al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l’assistenza, necessari al perseguimento delle finalita’ di cui al presente decreto, non siano impediti dall’attinenza dell’informazione o dell’assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell’omologa autorita’ competente richiedente ovvero dall’esistenza di un accertamento investigativo, di un’indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l’assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo”.
Inoltre, “Per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell’ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell’ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d’intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni”.
8 – A decorrere dal 10 giugno 2020, il decreto vieta di emettere ed utilizzare prodotti di moneta elettronica anonimi, in coerenza con il divieto di apertura di “conti e libretti al portatore in forma anonima o con intestazione fittizia”.