1/07/2009
COMPLIANCE – NUOVI REATI PRESUPPOSTO DEL DECRETO LEGISLATIVO n° 231 DEL 8 GIUGNO 2001 (24-ter, 25-bis.1, 25-novies)
Perinformazioni rivolgersi a: d.ssa Sandra Campioli (scampioli@consulentiassociati.com)
Reggio Emilia, 29 Luglio 2009
Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul Decreto Legislativo n° 231 del 8 Giugno 2001 con l’approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti :
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“disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa nell’economia”;
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“disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”(cd “Sviluppo”).
I provvedimenti, infatti, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti introducendo, nel testo del Decreto Legislativo n° 231 del 8 Giugno 2001, gli articoli:
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24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata;
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25-bis.1 riguardante i delitti contro l’industria e il commercio;
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25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore.
Il “collegato Sviluppo” ha anche previsto, oltre alla modifica della rubrica, l’introduzione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale nell’articolo 25-bis.
I citati articoli 473 e 474 del Codice Penale riguardano, rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi che, riscritti completamente dal collegato “Sviluppo”, prevedono un inasprimento delle pene base e stabiliscono sanzioni per le società che traggono giovamento dalla commissione di tali illeciti (fino a 500 quote e misure interdittive fino a un anno). Tra i nuovi reati si segnala invece la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari, articolo 517-quater.
L’inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n° 231 del 8 Giugno 2001 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l’articolo 10 della Legge n° 146 del 16 Marzo 2006 “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all’ambito nazionale risponde all’esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).
L’arricchimento della “famiglia” dei reati presupposto costringe gli enti ad aggiornare il Modello e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n° 231 del 8 Giugno 2001.
Tra gli specifici presidi di controllo si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla “controparte”: in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.
NB: Pubblicato il 24-ter Delitti di criminalità organizzata, Gazzetta n° 170 del 24 Luglio 2009, in vigore dal 8 Agosto 2009