23/09/2009
COMPLIANCE – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE AZIENDE: NUOVI REATI
Per informazioni rivolgersi a: d.ssa Sandra Campioli (scampioli@consulentiassociati.com)
Reggio Emilia, 25 Settembre 2009
Con la legge 99 del 2009 del 27 luglio, si sono aggiunti nuovi reati al D. Lgs. 231/01 di cui alcuni con riferimento al Codice Penale e con sanzioni che vanno da 25.800€ fino a 1.239.200€
Gli articoli sono i seguenti:
art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
I nuovi reati presupposto sono:
- art. 473 “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”;
- art. 474 “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
- pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
- interdittive: ex art. 9 comma 2 durata fino a un anno
I nuovi reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l’industria e il commercio sono:
- art. 513 “Turbata libertà dell’industria o del commercio”: violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;
- art. 515 “Frode nell’esercizio del commercio”: nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- art. 516 “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”;
- art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: vendita o distribuzione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto;
- art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”: fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;
- art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
- pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa € 774.685)
- interdittive: non sono previste.
- art. 513-bis “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- art. 514 “Frodi contro le industrie nazionali”: vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale.
Le sanzioni previste per l’ente sono:
- pecuniaria: fino a 800 quote (pari a € 1.239.200)
- interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).
Si ricorda che dovrà essere aggiornato il Modello Organizzativo e dovranno essere predisposte le parti speciali e le relative procedure di attuazione.