1/01/2009
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Reggio Emilia, 12 Gennaio 2009
Legge n° 296del 2006 art. 1 commi 280-283 (legge finanziaria 2007)
Legge n° 244 del 2007 art. 1 comma 66 (legge finanziaria 2008)
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 29 Novembre 2008, n° 185 per poter beneficiare del credito d’imposta previsto dalla finanziaria 2007, così come modificato dalla Legge n° 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), è necessario inviare all’Agenzia delle entrate un formulario di prenotazione delle risorse contenente, oltre ai dati anagrafici, i dati economici relativi alle attività oggetto dell’investimento.
Il predetto formulario deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica dal 28 Gennaio al 27 Febbraio e ha valore di prenotazione, fino ad esaurimento, delle risorse disponibili.
SOGGETTI BENEFICIARI à Le imprese operanti in tutti i settori di attività
ATTIVITÀ AMMISSIBILI à Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività:
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lavori sperimentali o teorici svolti, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
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ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
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acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
SPESE AGEVOLABILI àAi fini della determinazione del credito d’imposta, spettante nella misura del 10% dei costi sostenuti (la misura è elevata al 40% per le attività svolte attraverso contratti con Università ed Enti pubblici di ricerca), sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, i costi, riguardanti:
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il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
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gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
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i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
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la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
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i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
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le spese generali nella misura del 10% dei costi di cui alla lettera;
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i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.
Per informazioni rivolgersi a: Dott. Daniele Vezzani (dvezzani@consulentiassociati.com)