2/11/2009

D.LGS. 231/01 – LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE PER REATI PENALI

Per informazioni rivolgersi a: d.ssa Sandra Campioli (scampioli@consulentiassociati.com)

 

Reggio Emilia, 2 Novembre 2009

 

Il D.Lgs. 231/01 introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli Enti (così chiamati poichéle disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica) relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette quindi di colpire (con sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA) direttamente l’Ente e, quindi, l’interesse economico dei soci.

Da quando è entrato in vigore tale decreto i legislatori hanno sempre più inserito fattispecie di reato; l’ultima variazione è avvenuta con la legge del 23 luglio del 2009 con cui sono state inserite reati in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore e delitti contro l’industria e il commercio

Tra i reati per i quali l’Ente può essere chiamato a rispondere vi si possono annoverare:

       reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

       delitti informatici e trattamento illecito dei dati;

       reati societari;

       delitti contro l’industria e il commercio;

       reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

L’Ente è responsabile se il reato è stato commesso a “suo interesse o a suo vantaggio” (D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1); non è pertanto necessario aver conseguito un “vantaggio” concreto, ma è sufficiente che vi fosse “l’interesse” a commettere il reato.

L’Ente tuttavia non risponde se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato” un modello di organizzazione, gestione e controllo (a seguito Modello) tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi. Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando fraudolentemente il Modello stesso.

Le sanzioni pecuniarie variano da reato a reato, ma possiamo dire che la sanzione minima è di 25.800€ fino ad un massimo di 1.549.000€

La valutazione della validità del Modello adottato e della sua efficace attuazione è formulata dal giudice in sede di accertamento penale (ovvero, la prova della solidità del modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati).

I capisaldi del modello organizzativo sono:

1.     l’analisi dei rischi di commissione dei reati.

2.     la definizione di principi e procedure (definiti dalla norma, nel loro insieme, specifici protocolli), che hanno lo scopo di garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge.

3.     la costituzione di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (più semplicemente, Organismo di Vigilanza), con i compiti di controllare l’efficace attuazione del modello con una verifica periodica ed l’eventuale modifica dello stesso.

4.     l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, nell’assoluto rigore delle procedure previste dall’art. 7 – “Sanzioni Disciplinari” Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili.

E’ buona consuetudine tenere distinta, la definizione dei principi di fondo (etici) cui l’organizzazione deve attenersi, dalla formalizzazione dei meccanismi e delle procedure che l’ente adotta, per realizzare tali principi: ad esempio, nei principi etici sarà scritto che l’ente si rifiuta di avvalersi del lavoro minorile, e si premura di sincerarsi che i fornitori facciano altrettanto, mentre nelle procedure si provvederà a codificare i necessari meccanismi, da porre in essere per dare pratica attuazione a tale principio, e controllare che esso venga rigorosamente rispettato.

Resta comunque il fatto che le aziende sono oggi potenzialmente soggette a sanzione in caso dovessero emergere irregolarità nell’applicazione della norma pertanto vogliamo sollecitarle innanzitutto ad una verifica dell’applicazione interna in relazione alle tipologie di reato già previste nel testo originale del D.Lgs 231/2001