1/01/2009

FINANZA AGEVOLATA – CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Reggio Emilia, 12 Gennaio 2009

Legge n° 296del 2006 art. 1 commi 280-283 (legge finanziaria 2007)
Legge n° 244 del 2007 art. 1 comma 66 (legge finanziaria 2008)

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 29 Novembre 2008, n° 185 per poter beneficiare del credito d’imposta previsto dalla finanziaria 2007, così come modificato dalla Legge n° 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), è necessario inviare all’Agenzia delle entrate un formulario di prenotazione delle risorse contenente, oltre ai dati anagrafici, i dati economici relativi alle attività oggetto dell’investimento.

Il predetto formulario deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica dal 28 Gennaio al 27 Febbraio e ha valore di prenotazione, fino ad esaurimento, delle risorse disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI à Le imprese operanti in tutti i settori di attività

ATTIVITÀ AMMISSIBILI à Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

SPESE AGEVOLABILI àAi fini della determinazione del credito d’imposta, spettante nella misura del 10% dei costi sostenuti (la misura è elevata al 40% per le attività svolte attraverso contratti con Università ed Enti pubblici di ricerca), sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, i costi, riguardanti:

  1. il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
  2. gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  3. i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  4. la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  5. i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
  6. le spese generali nella misura del 10% dei costi di cui alla lettera;
  7. i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Daniele Vezzani (dvezzani@consulentiassociati.com)