1/05/2004
IGIENE ALIMENTARE – FORMAZIONE ALIMENTARISTI – LR 11/2003 – DELIB.GIUNTA E.R. 342/2004
per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 03 maggio 2004
In seguito alla pubblicazione dei provvedimenti in oggetto sono decisamente cambiati gli obblighi per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti fino ad oggi tenuto ad avere e annualmente rinnovare il libretto di idoneità sanitaria sottoponendosi ad accertamenti sanitari.
Dal 17/3/2004 infatti il LIBRETTO SANITARIO viene sostituito dall´ATTESTATO DI FORMAZIONE rilasciato dal Dipartimento Sanità Pubblica (USL) da rinnovare ogni 23 anni. Vi sono molte attività esentate dall´obbligo di ottenere l´ATTESTATO DI FORMAZIONE e quindi i loro addetti non sono tenuti a frequentare nessun corso di formazione, si tratta delle mansioni considerate a basso rischio (Livello 0):
- Camerieri;
- Lavapiatti;
- Addetti all´industria conserviera;
- Addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
- Trasportatori/magazzinieri;
- Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
- Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
- Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
- Tabaccai
- Promoter;
- Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive;
- Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;
- Personale docente nelle strutture scolastiche;
- Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, …);
- Addetti alla vendita del pesce;
- Addetti all´imballaggio delle uova;
- Addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell´ambito della manifestazione.
Per tutte le altre mansioni classificate in base al livello di rischio in medio rischio e alto rischio è invece previsto l´obbligo di ottenere l´ATTESTATO DI FORMAZIONE.
Mansioni a medio rischio Livello 1:
- Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande);
- Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;
- Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli;
- Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socioassistenziali.
- Il responsabile per le sagre e feste popolari per ogni associazione che esercita somministrazione di alimenti
Mansioni ad alto rischio Livello 2:
- Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie),
- Pasticceri;
- Gelatai (produzione);
- Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
- Addetti alla produzione di pasta fresca;
- Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
- Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni , del pesce e dei molluschi;
- Salumieri;
- Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).
Tutti gli addetti già in possesso del LIBRETTO SANITARIO valido alla data del 9/7/2003 usufruiscono di una deroga per cui dovranno ottenere l´ATTESTATO DI FORMAZIONE entro il 31/12/2006 (Livello 2: mansioni ad alto rischio) o entro 31/12/2007 (Livello 1: mansioni a medio rischio).
Tutti gli altri operatori delle mansioni a medio o alto rischio dovranno essere in possesso dell´ATTESTATO DI FORMAZIONE prima di essere adibiti alla mansione o al massimo entro un mese. L´ATTESTATO DI FORMAZIONE viene rilasciato esclusivamente dal Dipartimento Sanità Pubblica (USL), ma vi sono diverse modalità per la sua acquisizione:
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La partecipazione a corsi di formazione (con valutazione finale) organizzati dai Dipartimenti di sanità pubblica dell´Azienda USL competente per territorio (di residenza o di luogo di lavoro).
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La partecipazione a corsi di formazione organizzati dalle aziende alimentari nell´ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 (HACCP) e altre normative specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso effettuata dall´USL;
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La partecipazione a corsi di formazione gestiti dalle Associazioni di settore e da altri Enti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell´AUSL nell´ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 (HACCP), se basati su programmi compatibili con i contenuti formativi e prevedano una valutazione finale dell´apprendimento documentata dal Responsabile dei corsi stessi.
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L´effettuazione di prove teorico pratiche sul posto di lavoro dal personale di vigilanza (USL) all´atto degli accertamenti eseguiti ai fini autorizzativi;
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Il possesso di dichiarazione delle competenze rilasciata al termine dei corsi di idoneità al Commercio Alimentare in attuazione della L.R. n. 14/99 (delibera di Giunta regionale n. 1710/99), in applicazione dell´art. 5 del decreto legislativo 31/03/98 n. 114;
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La partecipazione al Corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto idoneo dalla Regione EmiliaRomagna o da altra Regione o Provincia Autonoma, come previsto dall´art. 6 della legge regionale 14 del 26/07/2003 “Disciplina dell´esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
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Accesso diretto al test finale di verifica di apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica (USL);
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Il possesso di vari titoli di studio elencati nella delibera 342/2004.
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Solo in caso della richiesta di rinnovo l´ATTESTATO puó essere rilasciato anche a seguito di partecipazione a specifiche iniziative di aggiornamento organizzate dalle Associazioni di categoria, preventivamente condivise con il Dipartimento di Sanità Pubblica e che prevedano comunque contenuti compatibili con quelli identificati dal presente atto deliberativo e valutazioni finali dell´apprendimento.
La delibera 342/2004 prevede i contenuti dei corsi di formazione, la loro durata, le modalità di verifica dell´apprendimento e la validità degli ATTESTATI DI FORMAZIONE. Si riporta un riepilogo degli obblighi suddivisi in base al livello di rischio.
Corsi per mansioni a medio rischio (Livello 1):
- Corso di formazione per ingresso al lavoro (3 ore) da effettuarsi prima di iniziare l´attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)
- Corso di aggiornamento (2 ore) da effettuarsi ogni 4 anni
- Fase transitoria per chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al 9/07/2003: Corso di aggiornamento (2 ore) entro il 31/12/2007
Corsi per mansioni ad alto rischio (Livello 2):
- Corso di formazione per ingresso al lavoro (3 ore) da effettuarsi prima di iniziare l´attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)
- Corso di aggiornamento (2 ore) da effettuarsi ogni 3 anni
- Fase transitoria per chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al 9/07/2003: Corso di aggiornamento (2 ore) entro il 31/12/2006
La L.R. 11/2003 prevede sanzioni per il mancato possesso dell´ATTESTATO DI FORMAZIONE da € 50 a € 300 , ma lascia 30 gg di tempo dalla contestazione per ottenerlo. Tutto il sistema descritto entrerà pienamente in azione quando le USL attiveranno i primi corsi di formazione per il rilascio degli attestati.