28/02/2011

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE: ENTRO IL 19/04/2011 OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

 

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)

Reggio Emilia, 21/02/2011

Facendo seguito alla ns. precedente News n 212, vi informiamo che in relazione alle modifiche apportate al Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006) dal recente D.Lgs 205/2010 sono stati pubblicati in G.U. (n. 40 del 18-2-2011) i Comunicati del Ministero dell’Ambiente riguardanti l’adozione delle Deliberazioni dell’Albo Gestori Ambientali che regolamentano e modificano le procedure per l’esercizio dell’attività di intermediazione e di commercio rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

Deliberazione n° 2 del 15 dicembre 2010. Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.

Deliberazione n° 1 del 19 gennaio 2011. Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 – Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti

Deliberazione n° 2 del 19/01/2011. Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)

In seguito a tale pubblicazione, ai sensi art. 23, comma 6 D.M. 406/1998, decorre il termine di 60 giorni per l’entrata in vigore delle deliberazioni.

Pertanto entro il giorno 19/04/2011 chiunque intenda proseguire la propria attività di intermediazione e di commercio rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi dovrà presentare la relativa domanda utilizzando la modulistica prevista dalla Deliberazione dell’Albo n. 2 del 19/1/2011 nel rispetto dei requisiti (personale tecnico, capacità finanziaria, responsabile tecnico, ecc) indicati nella Deliberazione dell’Albo n° 2 del 15/12/2010.