29/11/2011

ISCRIZIONE ALBO GESTORI PER INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI. DEFINITI GLI IMPORTI DELLE FIDEJUSSIONI

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)

Reggio Emilia, 3 Novembre 2011

 

Recentemente si è completato l’iter normativo (vedi ns. precedenti news 212, 214) relativo all’iscrizione degli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione con l’emanazione della circolare Albo nazionale gestori ambientali 30 settembre 2011, n. 1151

Nella circolare vengono precisate le modalità per l’applicazione del Dm Ambiente 20 giugno 2011 (23-09-2011) ove sono stati previsti i nuovi importi delle fidejussioni necessarie per poter esercitare le attività citate. In sostanza, il Comitato nazionale, ha chiarito che:

1. restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate e già accettate entro 22/09/2011 dalle Sezioni regionali e provinciali,

2. le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal Dm 20 giugno 2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

3. Le fidejussioni presentate dalle imprese prima del 22/09/2011, e non ancora accettate sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal Dm 20 giugno 2011.

 

Risulta pertanto necessario verificare i nuovi  importi previsti per le fidejussioni in quanto rispetto  agli importi contenuti nel Dm 8 ottobre 1996, applicati transitoriamente dall’Albo per consentire la partenza della categoria 8 a partire dallo scorso dicembre (ex Dlgs 205/2010); si segnalano aumenti notevoli per le classi più piccole (fino a 6mila tonnellate di rifiuti all’anno).