15/04/2011
LEGGE 311/2004: DEDUZIONI IRAP PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE (R&S DI PROCESSO E PRODOTTO)
Per informazioni rivolgersi a: Alessandro Faletti ( finanziamenti@atseco.it )
Reggio Emilia, 11/04/2011
L’art.1 della Legge n. 311/2004 prevede la possibilità di deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi sostenuti per il personale impegnato in attività d’innovazione di prodotto o di processo realizzate nel 2010, con particolare riferimento a:
- Ricerca di base, svolta per acquisire conoscenze generiche, non mirate ad uno specifico progetto;
- Ricerca industriale, che ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze per prodotti o processi specifici;
- Innovazione di prodotto, al fine di industrializzare nuovi prodotti o di migliorare notevolmente i prodotti esistenti;
- Innovazione di processo, al fine di implementare nuovi processi produttivi o di migliorare notevolmente quelli esistenti con l’introduzione di nuovi macchinari, nuovi processi organizzativi e/o nuovi sistemi gestionali.
SPESE AGEVOLABILI: i costi sostenuti per tutto il personale addetto alle attività di R&S e coinvolto nell’innovazione. Sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per figure non inquadrate come ricercatori, ma che sono intervenute nelle fasi d’innovazione, finalizzate all’acquisizione di conoscenze e alla realizzazione di nuovi prodotti e all’implementazione di processi produttivi innovativi, nella figura di :
◦ Dipendenti
◦ Collaboratori a progetto
◦ Amministratori
SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti passivi IRAP (PMI e grandi imprese)
AMBITO TEMPORALE: l’agevolazione si applica al costo sostenuto nel periodo d’imposta dell’esercizio 2010.
AGEVOLAZIONE: deduzione, dalla base imponibile IRAP, dei costi sostenuti per il personale coinvolto nell’attività suddetta (mediamente 3,9%).
ESCLUSIONE: l’agevolazione è incompatibile con l’utilizzo delle agevolazioni relative al “cuneo fiscale”.