17/10/2012

NEWS N° 271 OTTOBRE 2012 – TERRE E ROCCE DA SCAVO: FISSATE LE CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE PER USCIRE DAL REGIME DEI RIFIUTI

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it) dott Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 11 Ottobre 2012

 

E’ in vigore dal 06 ottobre 2012 il Decreto Ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012) recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. L’entrata in vigore di tale provvedimento ha comportato l’abrogazione dell’intero contenuto e della procedura prevista nell’art. 186 del
DLgs 152/2006.
Il nuovo DM 161/2012 detta le condizioni (art. 4) in presenza delle quali il materiale originato da attività di scavo è considerato un sottoprodotto e non più un rifiuto:

a)   Deve essere generato durante la realizzazione di un’opera, di cui lo scavo costituisce parte integrante ma senza avere lo scopo primario della produzione di tale materiale;

b)   Deve essere utilizzato, nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c)    Deve essere idoneo “direttamente”, ossia utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, secondo i criteri di cui all’Allegato 3;

d)   Deve essere rispettoso di determinati criteri di qualità ambientale contemplati nell’Allegato 4.

 

È previsto (art. 15) un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore affinché le procedure ancora in corso ai sensi dell’abrogato articolo 186 [del DLgs 152 del 2006] possano essere convertite alla nuova disciplina, previa la presentazione del richiesto Piano di Utilizzo (art. 5).

 

In caso di mancato rispetto delle norme poste dal nuovo regolamento, il materiale di scavo viene ancora considerato rifiuto e deve essere gestito ai sensi della Parte IV del Testo Unico Ambiente (ossia il D.L.vo 152/06 e successive modifiche).

 

Il nuovo DM 161/2012 non riguarda invece “i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti” che continuano ad essere gestiti secondo le procedure autorizzative della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

 

Gli allegati al DM 161/2012 sono ben 9, importanti anche per la definizione di alcuni concetti di interesse più generale (ad es. il concetto di “normale pratica industriale” o di “materiali di riporto”):

  1. caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo;
  2. procedure di campionamento in fase di progettazione;
  3. normale pratica industriale;
  4. procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali;
  5. piano di utilizzo;
  6. documento di trasporto;
  7. dichiarazione di avvenuto utilizzo;
  8. procedure di campionamento in fase esecutiva per i controlli e le ispezioni;
  9. materiali di riporto di origine antropica.