4/03/2013

NEWS N° 285 MARZO 2013 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)

Reggio Emilia, 1 Marzo 2013

 

Il progetto di DPR sull’Autorizzazione Unica Ambientale, AUA, è stato approvato il 15 febbraio 2013 in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore.

Il provvedimento ha intendimenti semplificatori ed è rivolto alle PMI, escluse quelle la cui tipologia di attività richiede l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, articolo 29-ter e seguenti, Dlgs 152/2006) o l’acquisizione preventiva della VIA (Valutazione Impatto Ambientale).

In un unico provvedimento possono essere raccolte fino a 7  autorizzazioni/ comunicazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente:

        autorizzazione agli scarichi idrici;

        comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);

        autorizzazione alle emissioni in atmosfera

        ordinaria (articolo 269, Dlgs 152/2006);

        generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti (di cui all’articolo 272 del Dlgs 152/2006);

        nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

        autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (articolo 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99);

        comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs 152/2006.

 

La novità particolarmente interessante è che le Regioni potranno estendere l’elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.

L’AUA sarà presentata al SUAP e rilasciata da un unico Ente.

 

Chi beneficia dell’autorizzazione unica ambientale

Ai sensi dell’articolo 1:

 

1        gli impianti NON soggetti alle disposizioni sull’ AIA  o sulla VIA

2        le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal Dm 18 aprile 2005, articolo 2 (di cui si riporta di seguito un estratto).

 


 

 

 

Dm 18 aprile 2005, articolo 2

 

“…

1        La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a                   hanno meno di 250 occupati, e

b                   hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

2        Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:

a                   ha meno di 50 occupati, e

b                   ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 

3        Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:

a                   ha meno di 10 occupati, e

b                   ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
…”

 

Le imprese possono autocertificare l’appartenenza alle categorie di PMI.

 

Quando chiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale

I soggetti interessati devono presentare domanda di AUA all’Autorità Competente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in caso vogliano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno due dei titoli abilitativi sostituiti.

È sempre fatta salva la possibilità da parte dei soggetti interessati di chiedere comunque l’AUA nel caso di richiesta, rinnovo o aggiornamento anche solo di un atto tra quelli elencati, oppure di non avvalersi dell’AUA nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione tramite il Suap.

Nei casi di attività soggette a Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening), l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’Autorità Competente in materia di VIA ha valutato di non assoggettare a VIA tali progetti. In caso di assoggettamento del progetto a Via non potrà essere richiesta l’AUA.

Il procedimento

La domanda, presentata al Suap, deve indicare gli atti per i quali si chiede l’AUA e tutte le informazioni richieste dalle norme di settore.

Entro 30 giorni il SUAP e l’Autorità Competente (cioè l’ente regionale, provinciale o comunque quello individuato dalle normative regionali competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA) verificano:

1        la correttezza formale della domanda,

2        la completezza informativa.

 

Entro detto termine l’Autorità Competente, AC, può chiedere, sempre tramite SUAP un’integrazione, per una sola volta, della documentazione.

Il SUAP inoltra la richiesta all’impresa o al gestore dell’impianto, che deve provvedere in un termine prefissato (ove non diversamente specificato nella richiesta, si devono considerare 30 giorni).

Se la documentazione non viene integrata nei tempi previsti, la domanda si intende ritirata.

Se non vi sono richieste di integrazioni, decorsi 30 giorni, la domanda si intende correttamente presentata.

 

Se l’AUA riguarda titoli abilitativi per i quali il procedimento si deve concludere in un tempo superiore a 90 giorni lo Sportello unico per le attività produttive, sempre entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, indice la conferenza dei servizi cui devono partecipare tutte le Amministrazioni coinvolte (a meno che non esprimano esplicitamente il loro atto di assenso).

Il procedimento si conclude entro 120 giorni (o 150 in caso di richiesta di integrazioni).

Se l’AUA riguarda titoli abilitativi per i quali il procedimento si deve concludere in un tempo inferiore o uguale a 90 giorni anche la procedura di AUA avrà tale durata massima (90 giorni dalla data di presentazione della domanda), salvo l’interruzione richiesta dalla produzione delle eventuali integrazioni.

In questo caso la conferenza dei servizi può essere convocata, ovvero è sempre convocata nei casi previsti dalla legge 241/1990 e in tutti quei casi in cui le norme regionali o di settore lo prevedano.

Entro tali tempi massimi l’AC, acquisiti gli atti di assenso dei Soggetti Competenti e/o il parere della Conf dei Servizi, adotta l’AUA e la trasmette al SUAP, che la rilascia al Richiedente.  

Durata

L’AUA dura 15 anni dal suo rilascio.

In definitiva tutti i titoli inclusi sono parametrati alla durata dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni atmosferiche, conseguendo in genere un notevole guadagno in termini di durata del titolo.

Come può sintetizzarsi la ratio semplificatrice dell’AUA?

Quando l’AUA è un obbligo (ossia  si possiedono almeno due autorizzazioni tra  quelle contemplate, ad es. scarichi e emissioni), può essere opportuno alla prima occasione di aggiornamento ricomprendere tutti i titoli nell’ambito AUA, portando così la nuova, ed unica, scadenza a 15 anni.

Quando l’AUA è facoltativa (ossia ho un solo titolo abilitativo, ovvero unicamente delle comunicazioni), può essere comunque conveniente adottarla in considerazione della maggiore durata che essa vanta rispetto al titolo “settoriale” da sostituire (l’unico caso in cui non c’è vantaggio apparente è quando l’azienda ha solo l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera che già dura 15 anni).

Naturalmente 15 anni sono un periodo considerevole e potrà essere più frequente il ricorso alle modifiche ma da ogni punto di vista, sia quello della Pubblica Amministrazione che quello dell’impresa, disporre in un unico atto dell’intera situazione ambientale dell’azienda costituisce un grande contributo alla chiarezza.