6/06/2013

NEWS N° 294 GIUGNO 2013 – L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E' IN VIGORE DAL 13 GIUGNO 2013

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it),  dott.ssa Silvia Fradici (silviafradici@atseco.it), dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it

Reggio Emilia, 5 Giugno 2013

 

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale, in breve AUA, approvato con DPR 13 marzo 2013, n. 59 (e pubblicato sulla GU n. 124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42).

La data del 13 giugno non comporta scadenze particolari o l’urgenza di adeguamenti, ma istituisce un nuovo regime procedurale per richiedere una serie di titoli abilitativi di natura ambientale.

 

In un unico provvedimento possono essere riassorbite fino a 7 autorizzazioni/ comunicazioni ambientali che prima si dovevano ottenere singolarmente, rivolgendosi a Enti diversi e comportanti durate e scadenze disomogenee; al contrario l’AUA sarà sempre presentata al SUAP e sarà rilasciata da un unico Ente (al momento la Provincia, in attesa di un riordino delle competenze da parte della Regione).

I titoli abilitativi che l’AUA va ad unificare sono:

        autorizzazione agli scarichi idrici (durata 4 anni; autorità competente: Comune o Provincia);

        comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (durata 5 anni; autorità competente: Provincia);

        autorizzazione alle emissioni in atmosfera

        ordinaria (art. 269, Dlgs 152/2006) (durata 15 anni; autorità competente: Provincia);

        generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti (art. 272, Dlgs 152/2006) (durata 10 anni; autorità competente: Provincia);

        nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (durata in funzione delle modifiche apportate; autorità competente: Comune);

        autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (articolo 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99) (durata 3-5 anni; autorità competente: Provincia);

        comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 (autosmaltimento) e 216 (recupero semplificato) del Dlgs 152/2006 (durata 5 anni; autorità competente: Provincia).

Inoltre le Regioni potranno estendere l’elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.

 

L’AUA è rivolta alle imprese ed impianti che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, articolo 29-ter e seguenti, Dlgs 152/2006).

Sono inoltre escluse quelle attività, opere o progetti che richiedono la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

 

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di 15 anni, quindi superiore a quella di quasi tutti i permessi sostituiti.