14/06/2013

NEWS N° 296 GIUGNO 2013 – GAS FLUORURATI (FGAS) REG CE/842/2006 – DICHIARAZIONE ANNUALE IMPIANTI/APPARECCHI FISSI CON PIU DI 3 KG DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART. 16 C.1 DPR 43/2012)

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 13 Giugno 2013

 

Informiamo i soggetti interessati che il Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, comunica che è ancora possibile adempiere all’obbligo previsto all’art. 16 comma 1 DPR 43/2012 (decreto attuativo del Reg. CE/842/2006) di effettuare la DICHIARAZIONE ANNUALE FGAS, infatti nonostante la scadenza fosse originariamente fissata al 31/5/2013, l’ISPRA, ente gestore del sito web per conto del Ministero dell’Ambiente, ha comunicato che sarà possibile inviare la dichiarazione in oggetto per tutto il mese di giugno. Si tratta di una doverosa, quanto ufficiosa, “proroga di fatto”, motivata dallo scandaloso ritardo (22/5/2013) con cui lo stesso Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione la piattaforma informatica per presentare le dichiarazioni rispetto alla data di scadenza originaria. Ci corre l’obbligo però di informare le aziende che, a ns avviso, l’invio della comunicazione potrebbe esporre il soggetto dichiarante ad una autodenuncia potenzialmente sanzionabile;  vogliamo inoltre segnalare la richiesta delle principali associazioni di categoria di modificare la legge per eliminare l’obbligo o per differirne le sanzioni.

Per l’invio della dichiarazione è possibile accedere al sito dell’ISPRA nella sezione apposita: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl è naturalmente a disposizione per supportare l’azienda in tutte le fasi della procedura.

I soggetti obbligati, cosi come individuati dal DPR 43/2012, sono i cosiddetti “operatori”, di “applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti (ognuno) 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra”.

Di fatto, vista la definizione che ne da’ lo stesso DPR 43/2012 all’art 2 comma 2: “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi“, la dichiarazione dovrà essere presentata dai proprietari degli impianti a meno che nel contratto scritto con il manutentore non sia stato indicato esplicitamente:

· libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

· controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);

· il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Per il primo anno 2013 (anno di riferimento 2012) la dichiarazione dovrà contenere solamente i seguenti dati:

· Dati identificativi dell’operatore

· Dati della persona di riferimento (se diversa dall’operatore)

· Dati identificativi del sistemo o dell’impianto

· Tipologia di apparecchiature fisse o di sistemi fissi contenenti (ognuno) 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra

Gli anni successivi a partire dal 2014 (anno di riferimento 2013) sarà invece necessario comunicare anche la tipologia e la quantità di carica refrigerante o di agente estinguente, nonché le quantità aggiunte, eliminate o recuperate nel corso dell’anno precedente. Per poter  adempiere a tali prescrizione è obbligatorio predisporre il Registro dell’apparecchiatura – Impianto di refrigerazione e/o condizionamento (Art. 2 Reg. CE/1516/2007) e/o il Registro del sistema di protezione antincendio (Art. 2 Reg. CE/1497/2007).

Lo stesso Regolamento CE 842/2006 prevede che i proprietari degli impianti e apparecchiature soggetti alla norma debbano obbligatoriamente predisporre controlli periodici da effettuarsi, con frequenze differenziate, da parte di personale certificato (vedi news 293 ) e adottare particolare cautele onde non disperdere gas fluorurati in atmosfera.

Riepiloghiamo nel seguito i principali adempimenti a carico dei proprietari delle apparecchiature  e impianti contenenti più di 3Kg di FGAS nonché le sanzioni previste da D.Lgs 26/2013

 

TIPO DI APPLICAZIONE O APPARECCHIATURA FISSA

ADEMPIMENTO

Sanzione D.lgs 26/2013

applicazioni contenenti (ognuna) 3 chilogrammi o più di FGAS

CONTROLLO ANNUALE DA PARTE DI PERSONALE CERTIFICATO (ad eccezione di apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di FGAS)

sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

(art 3 comma 1)

applicazioni contenenti (ognuna) 30 chilogrammi o più di FGAS

CONTROLLO SEMESTRALE DA PARTE DI PERSONALE CERTIFICATO

sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

(art 3 comma 1)

applicazioni contenenti (ognuna) 300 chilogrammi o più di FGAS

CONTROLLO TRIMESTRALE DA PARTE DI PERSONALE CERTIFICATO

sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

(art 3 comma 1)

applicazioni contenenti (ognuna) 300 chilogrammi o più di FGAS

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE PERDITE CON CONTROLLO ANNUALE

sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

(art 3 comma 1)

applicazioni contenenti (ognuna) 3 chilogrammi o più di FGAS

RIPARAZIONE DELLE EVENTUALI PERDITE DA PARTE DI PERSONALE CERTIFICATO

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro

applicazioni contenenti (ognuna) 3 chilogrammi o più di FGAS (ad eccezione di apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti, ognuno, meno di 6 chilogrammi di FGAS)

TENUTA E COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA – IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E/O CONDIZIONAMENTO  E/O DEL REGISTRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. (art 3 comma 4)

applicazioni contenenti (ognuna) 3 chilogrammi o più di FGAS

INVIO DICHIARAZIONE ANNUALE FGAS

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro