11/07/2013

NEWS N° 298 LUGLIO 2013 – TERRE E ROCCE DA SCAVO: NUOVI PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it)

Reggio Emilia, 10 Luglio 2013

 

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69  (cosidetto Decreto Fare) all’art. 41 comma 2 ha modificato il regime normativo per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia.

Esso stabilisce che a partire dal 22 giugno 2013 la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto è disciplinata dal DM n. 161/2012 (ossia il Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo del 10 agosto 2012) solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA).

Inoltre il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la Legge n. 71/2013, di conversione del DL n. 43/2013 (relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali) e la questione ha subito un’ulteriore rimaneggiamento normativo. Infatti l’art. 8 bis, comma 2 della legge 71/2013, stabilisce che ai cantieri minori, ossia con volumi di scavo sino a 6.000 mc, si applicheranno di nuovo le procedure dell’art. 186 DLgs n. 152/2006 .

Risulta incerto altresì il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e con volumi di scavo maggiori di 6.000 mc.

Per questi soggetti infatti rimane quale soluzione quella di utilizzare direttamente le indicazioni generali sui sottoprodotti contenute nell’art. 184 bis: si tratta comunque di criteri privi di specifica regolamentazione di ordine procedurale e pertanto è l’impresa a doverne “autocertificare” (possibilmente in modo documentato e tracciabile) l’osservanza.