6/09/2013
NEWS N° 300 SETTEMBRE 2013 – SISTRI: SI (RI)PARTE DAL 1 OTTOBRE (?)
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 4 Settembre 2013
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Agosto è stato pubblicato il nuovo DL 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il quale all’art. 11, comma 2, conferma la partenza del SISTRI al 1° ottobre 2013 ma limitatamente ai trasportatori di rifiuti pericolosi e ai gestori di rifiuti pericolosi (gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi ), nonché ai nuovi produttori (chiunque effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o oltre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti). E’ fissato invece al 3 marzo 2014 il termine iniziale di operatività del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi (art 11, comma 3). Quest’ultima data, come stabilito dal comma 8 del detto articolo, potrà essere differita, per non oltre sei mesi, al fine di rendere operative le periodiche semplificazioni del sistema introdotte dal Ministero dell’ambiente. Sempre entro il termine del 3 marzo il Ministero dell’Ambiente adotterà un Decreto Ministeriale per individuare ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema (comma 4), quindi fino alla individuazione di dette categorie i produttori, i trasportatori e i gestori di rifiuti non pericolosi continueranno ad adottare ancora il sistema cartaceo (registri di carico e scarico e formulario).
Per quanto riguarda le modalità delle procedure ordinarie per la movimentazione dei rifiuti, l’unica novità prevista dal manuale operativo del 7 agosto (a cui si rimanda per maggiori dettagli) sembra essere la sincronizzazione dei dati fra il dispositivo USB ed il Sistema, che viene effettuata dal trasportatore prima della presa in carico del rifiuto e alla fine del trasporto. Nulla cambia invece in merito l’utilizzo dei dispositivi usb e delle black box nonostante nei mesi scorsi fosse stata ventilata la possibilità di una loro, auspicabile, eliminazione.
Infine, in merito sanzioni, il nuovo Decreto, al comma 11, si limita a precisare che limitatamente ad alcune tipologie di violazioni previste dall’art. 260-bis del D.lgs. n. 152/2006 (omessa o inesatta compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE; inadempimenti ad ulteriori obblighi incombenti sui soggetti ai sensi del sistema; trasporto senza copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, se necessario, della copia del certificato analitico),e solo per i primi sei mesi di operatività del sistema (fino al 31marzo 2014 per i soggetti tenuti ad aderire al sistema dal 1° di ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 per i soggetti tenuti ad aderire dal 3 marzo 2013) , le sanzioni sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel suddetto arco temporale, quindi le sanzioni scattano solo dopo la terza violazione.