3/10/2013

NEWS N° 303 OTTOBRE 2013 – AMBIENTE  – IL SISTRI E’ AVVIATO (?)

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 2 Ottobre 2013

 

Come anticipato con le nostre precedenti comunicazioni (per ultima vedi news n° 300) il 1/10/2013 si è avviato il SISTRI e puntuale, quasi a conferma della disgraziata predestinazione di questo “innovativo” sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, abbiamo avuto l’ennesimo colpo di scena. A quattro ore dall’avvio del SISTRI, infatti, nella serata del 30/9/2013 il Ministero dell’Ambiente ha emanato una “Nota esplicativa” per fugare ogni dubbio relativo alle modalità di avvio.

Vediamo dunque come si dovrebbe avviare il SISTRI.

SOGGETTI OBBLIGATI E TERMINI DI INIZIO DELL’OPERATIVITÀ

 

SOGGETTI OBBLIGATI

DATA DI AVVIO SISTRI SENZA SANZIONI

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ATTENZIONE!! Permangono per un mese ulteriore  le sanzioni previste per formulario e registri c/sc

DATA DI AVVIO SISTRI CON SANZIONI

· Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;

· Enti o imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

· Enti o imprese vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri

1/10/2013

1/11/2013

· Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi;

· Nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi, cioè enti o imprese che sottopongono i rifiuti speciali pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti speciali pericolosi, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati

· Enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi sia i rifiuti speciali che quelli urbani

· Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi

· imprese che trasportano i rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti entro i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006

3/3/2014

3/4/2014

· i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

 

 

Come si può vedere innanzitutto diciamo subito che per il primo mese, pur essendo ufficialmente  avviato il SISTRI non potranno essere applicate sanzioni per il SISTRI, mentre rimarranno in vigore gli obblighi e le sanzioni previste per il Formulario e Registro di carico e scarico dei rifiuti. Dunque la norma sul SISTRI si perfezionerà solo decorso il primo mese, in realtà anche successivamente le sanzioni, limitatamente ad alcune tipologie di violazioni, potranno  essere applicate solo dopo la constatazione della terza violazione agli obblighi SISTRI.

Nel periodo transitorio fra la data di avvio (con sanzioni) del SISTRI per trasportatori e gestori prevista per il giorno 1/11/2013 e il giorno 3/4/2014, data prevista per i produttori, vi sarà un periodo durante il quale i trasportatori dovranno essere muniti di SCHEDA SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, mentre il produttore, non essendo ancora tenuto all’iscrizione, dovrà consentire al trasportatore di inserire nel SISTRI per conto proprio i dati richiesti per la stampa della SCHEDA SISTRI. Il trasportatore giunto dal produttore che gli conferisce il rifiuto farà controfirmare al produttore la SCHEDA SISTRI da lui stampata, il produttore dovrà farne una copia da conservare per 5 anni.

Il destinatario del rifiuto (smaltitore o recuperatore) completato l’iter dovrà stampare e spedire al produttore la propria SCHEDA SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.

E’ confermato che per anche l’anno 2013 dovrà essere presentato il MUD.

Da tenere presente che tutte queste “novità” sono in realtà passibili di ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del DL 31 agosto 2013, n. 101 (la norma che ha introdotto le modifiche al SISTRI) che dovrà avvenire entro il mese di ottobre pena la decadenza dello stesso.

 


esclusi dunque i professionisti: medici, veterinari, ecc.