18/02/2014

NEWS N° 309 FEBBRAIO 2014 – IL SISTRI PARTE A MARZO… MA NESSUNA SANZIONE FINO AD AGOSTO!

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 17 Febbraio 2014

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni (vedi news 303) vi informiamo che il Decreto Legge che stabiliva la partenza scaglionata del SISTRI (Dl 101/2013) poi convertito in legge (Legge 125/2013) ha introdotto sostanziali modifiche rispetto al testo originario e in particolare il differimento al 1 agosto 2014 delle sanzioni per tutti i soggetti coinvolti

Si tratta, in sostanza, dell’ennesima proroga visto che l’obbligo potrà essere disatteso  senza rischiare nulla fino, appunto, al 1/8/2014. (Nulla poena sine lege)

Niente di nuovo dunque, ma solo, l’ennesima proroga all’entrata in vigore di un sistema (che nessuno vuole più…) fra l’altro con una scadenza che sembra fatta apposta per “attirare” una ulteriore proroga (non si può pensare ragionevolmente che un meccanismo cosi complesso e con cosi tanti effetti possa effettivamente  partire ad agosto con il sistema produttivo praticamente fermo…)

Che dire? Ancora una volta, e con l’ulteriore escamotage giuridico, ci troviamo di fronte alla più completa incertezza, perché il dubbio è lecito: dopo il primo di agosto cosa succederà al SISTRI? Ad oggi, credo, nessuno può’ rispondere, quindi ci limiteremo ad osservare gli sviluppi della vicenda e a riferirveli….quando ci saranno.

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Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa degli obblighi e delle scadenze, nonché l’elenco delle altre novità introdotte dalla Legge  125/2013.

 

 

SOGGETTI OBBLIGATI

DATA DI AVVIO SISTRI SENZA SANZIONI

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ATTENZIONE!! Permangono fino al 1/8/2014  le sanzioni previste per formulario e registri c/sc

DATA DI AVVIO SISTRI CON SANZIONI

·       Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;

·       Enti o imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

·        Enti o imprese vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri

1/10/2013

1/8/2014

·       Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi;

·       Nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi, cioè enti o imprese che sottopongono i rifiuti speciali pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti speciali pericolosi, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati

·        Enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi sia i rifiuti speciali che quelli urbani

·        i soggetti dell’intermodalità a cui sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto

 

·       Enti o imprese[1] produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi

·       imprese che trasportano i rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti entro i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006

3/3/2014

·       Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggio (D15 o R13) dei propri rifiuti all’interno del luogo di produzione

·       i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

 

Ulteriori novità introdotte dalla Legge 125/2013:

 

·         E’ stato reintrodotto l’obbligo di adesione al SISTRI, a partire dal primo di ottobre, per i soggetti dell’intermodalità a cui sono affidati i rifiuti speciali pericolosi (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari ecc.) in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Per questi soggetti le modalità di applicazione del SISTRI saranno definite con apposito decreto ministeriale.

·         Sono obbligati ad aderire al SISTRI, sempre dal primo di ottobre, anche per i vettori stranieri che effettuano trasporti di rifiuti speciali pericolosi nel territorio nazionale e trasporti transfrontalieri dall’Italia verso altri paesi.

·         E’ prevista una fase di sperimentazione dell’utilizzo del SISTRI a partire dal 30 giugno 2014 per gli enti e le imprese che trasportano, recuperano, smaltiscono, trattano e intermediano rifiuti urbani pericolosi. Tale sperimentazione sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale.

 

In merito alle modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti, la nuova Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente pubblicata subito dopo la conversione in legge del DL 101/13, afferma che:

– fino al 3 marzo 2014, i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi devono compilare anche la sezione relativa al produttore iniziale della scheda area movimentazione, secondo i dati comunicati dai produttori almeno 1 ora prima dell’inizio del trasporto. Il conducente firma e consegna la copia cartacea della scheda al produttore, che la conserva per 5 anni, ed il produttore firma una copia cartacea della scheda che consegna al conducente. Il gestore dell’impianto di destinazione è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la scheda completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.

– In caso di indisponibilità del sistema per l’impresa di trasporto, il destinatario compila sia la sezione del produttore iniziale sia la sezione del trasportatore della scheda area movimentazione. E’ comunque possibile utilizzare le schede cartacee prenumerate e scaricate preventivamente in bianco dall’area autenticata del SISTRI.

– Resta l’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con il formulario. Il numero del formulario deve essere riportato nel campo “annotazioni” del registro cronologico in corrispondenza del movimento di scarico.


 


[1] esclusi dunque i professionisti: medici, veterinari, ecc.