23/06/2014

NEWS N° 316 GIUGNO 2014 – SISTRI: esentati i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 23 Giugno 2014

 

Il 1° maggio è entrato in vigore il Dm 24 aprile 2014 che rende il SISTRI facoltativo (e quindi non più obbligatorio) per tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti. Per tali soggetti restano fermi ovviamente gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Consigliamo ai suddetti soggetti, nel caso in cui non intendano aderire volontariamente al sistema, la cancellazione dal SISTRI al fine di evitare il pagamento del contributo annuale.

Il termine per il pagamento del contributo SISTRI è stato spostato dal nuovo DM al 30 giugno 2014. L’importo dovuto può essere verificato accedendo all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in aria autenticata. Effettuato il pagamento, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite l’applicazione “gestione azienda”.

Ricordiamo che le sanzioni relative al SISTRI, compresa quella per l’omesso pagamento del contributo entro i termini previsti, non si applicheranno fino al 31/12/2014.

 

L’art. 1 del nuovo DM stabilisce che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 188-ter, c.1, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 11, c.1, del DL 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, sono:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti. Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta sono esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti.

b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:

– attività di demolizione, costruzione e scavo;

– lavorazioni industriali;

– lavorazioni artigianali;

– attività commerciali;

– attività di servizio;

– attività sanitarie;

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura con più di 10 dipendenti;

 

L’art. 2 detta le regole da seguire per il deposito dei rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo, soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di una impresa navale, ferroviaria o che effettua il successivo trasporto.