5/09/2014
NEWS N° 318 SETTEMBRE 2014 – ALBO GESTORI AMBIENTALI: DAL 7 SETTEMBRE 2014 IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 Agosto 2014
Il nuovo regolamento sul funzionamento dell’Albo gestori Ambientali approvato con DM 3 Giugno 2014, n. 120 entra il vigore il 07 settembre 2014, abrogando il precedente DM 28 aprile 1998 n. 406 e apportando numerose novità riguardanti i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, dei responsabili tecnici e delle modalità di iscrizione. Di seguito riportiamo le più significative:
RESPONSABILE TECNICO
L’articolo 12 del nuovo regolamento dell’Albo, stabilisce compiti (comma 1) e responsabilità (comma 2) del Responsabile Tecnico, figura necessaria per l’iscrizione all’Albo:
“1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1″.
Il Responsabile Tecnico dunque deve svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente (responsabilità diretta) e della vigilanza sulla corretta applicazione della stessa (responsabilità di controllo).
Il Responsabile Tecnico è responsabile delle attività di cui sopra: non si tratta di un addetto, un referente o un incaricato; ha la responsabilità, pertanto ne risponde in prima persona.
il Responsabile Tecnico ha inoltre la responsabilità di vigilare sulla applicazione della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti: la norma gli attribuisce in modo diretto la responsabilità del ruolo, gravandolo anche di un onere di controllo sulle azioni altrui.
Viene data la possibilità al Comitato nazionale di disciplinare più dettagliatamente compiti e responsabilità del responsabile Tecnico.
Il comma 4 riporta poi i requisiti del Responsabile Tecnico:
– idonei titoli di studio
– esperienza nel settore di attività per cui si richiede l’iscrizione
– idoneità : l’Art. 13 specifica che quest’ultima deve essere attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e successivamente mediante verifiche ogni cinque anni.
I requisiti specifici del responsabile tecnico, i contenuti e le modalità di svolgimento delle verifiche saranno individuate da delibere del Comitato nazionale .
In attesa dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti vige un regime transitorio durante il quale il Responsabile Tecnico delle imprese già iscritte può continuare a svolgere la propria attività.
PERIZIE TECNICHE GIURATE
Le perizie verranno sostituite da una attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto redatta dal Responsabile Tecnico (art. 15 comma 3 lettera a)
RINNOVO DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno rinnovate presentando una autocertificazione che attesta la permanenza dei requisiti previsti. Anche in questo caso i contenuti della autocertificazione e degli altri documenti da allegare dovranno essere definiti dal Comitato nazionale tramite delibere e circolari
NUOVE CATEGORIE
– Il trasporto propri rifiuti da parte dei produttori iniziali viene indicato come categoria 2-bis
– La gestione RAEE da parte di distributori/installatori/trasportatori viene indicata come categoria 3-bis
– Il solo esercizio di trasporti transfrontalieri viene indicato come categoria 6
– I trasporti intermodali vengono indicati come categoria 7
– Viene data la possibilità al Comitato Nazionale di individuare sottocategorie della categoria 1 (trasporto rifiuti urbani) le cui classi siano suddivise in base alle quantità annue di rifiuti gestiti e non in base alla popolazione servita.
Restano invariate le altre categorie
TRASMISSIONE PRATICHE
La trasmissione di domande e comunicazioni relative all’iscrizione avverrà per via telematica (come già possibile fare oggi).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le iscrizioni in essere e le domande di iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto restano valide ed efficaci
Inoltre fino a che il Comitato nazionale non avrà emanatole disposizioni previste (delibere e circolari che specifichino requisiti e modalità operative) restano valide le disposizioni adottate dal Comitato stesso alla data di entrata in vigore del decreto.