19/09/2014
NEWS N° 319 SETTEMBRE 2014 – RINVIATO DI NOVE MESI L’OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO CONTENENTI SOSTANZE LESIVE ALL’OZONO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 18 settembre 2014
I detentori di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze “controllate” lesive dell’ozono ai sensi dell’art.3, comma 4 del Regolamento CE 1005/2009 (Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402, HCFC), inizialmente obbligati a disfarsi di dette sostanze entro il 12 aprile 2014 come disposto dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 108/2013, potranno ora provvedere alla loro eliminazione entro il 12 gennaio 2015 a condizione che presentino entro il 30 settembre 2014 al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita comunicazione, nel rispetto del formato allegato al decreto “Competitività”, sull’ubicazione dell’impianto (fisso o mobile), la tipologia della sostanza e la quantità detenuta. Lo stabilisce la Legge 11 agosto n. 116 di conversione del DL 91/2014, c.d. “Competività”, entrata in vigore il 21 agosto scorso, all’art. 11, comma 5, lettera b). Pertanto a partire dal 13 gennaio 2015, non potranno essere più detenuti sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze ozono-lesive, pena l’arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro
Sul sito del Ministero dell’Ambiente è possibile trovare un elenco dei Centri di raccolta autorizzati per i CFC (http://www.minambiente.it/pagina/sostanze-ozono-lesive).
Si allega un fac-simile della comunicazione.