12/01/2015
NEWS N° 322 GENNAIO 2015 – DA NATALE 2014 LE SANZIONI CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DI LEGNO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi ( maurizioanceschi@atseco.it ); P.A. Pattini Lorenzo ( lorenzopattini@atseco.it )
Reggio Emilia, 12 Gennaio 2015
È quanto prevede il Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014, in vigore dal 25 dicembre 2014, riguardante “Attuazione del regolamento 2173/2005/Ce sull’istituzione delle licenze Flegt per le importazioni di legno e del regolamento 995/2010/Ue che fissa gli obblighi degli operatori che commerciano legno e derivati”.
Da tempo, al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, l’Unione europea si è dotata di due specifici regolamenti:
· Reg. n. 2173/2005, conosciuto come FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade);
· Reg. n. 995/2010, noto come EUTR (EU Timber Regulation) o “Regolamento Legno“.
Mancava la fissazione di sanzioni per entrambi i Regolamenti, demandata agli stati nazionali, a cui l’Italia ha ora provveduto. Esse sono riassunte nella seguente tabella (derivata dall’art.6 del Decreto):
Art. 6 |
Descrizione dell’Illecito |
Sanzione amministrativa |
Sanzione penale |
1 |
Importazione di L&D (legno e prodotti derivati) senza licenza dai paesi partner (art. 1 e 4 Reg FLEGT) |
– |
Ammenda da 2.000 a 50.000 € Arresto da 1 mese ad un anno Confisca delle merci (sempre) |
2 |
Commercializzazione (intesa come “prima immissione” nel mercato UE) di L&D ottenuti in violazione della legislazione applicabile nel paese di produzione (art. 2 e 4 Reg EUTR) |
– |
Ammenda da 2.000 a 50.000 € Arresto da 1 mese ad un anno Confisca delle merci (sempre) |
3 |
Quando dai fatti illeciti sanzionati per i commi 1 e 2 derivi un danno di particolare gravità per l’ambiente |
– |
Ammenda da 2.000 a 50.000 € Arresto da 1 mese ad un anno Applicati congiuntamente Confisca delle merci (sempre) |
4 |
Commercializzazione di L&D in assenza, o carente attuazione, del necessario “sistema di dovuta diligenza” (art. 6 Reg EUTR; Reg CE n. 607/2012) |
Da un minimo di 300 € fino ad un massimo di 1.000.000 € (in proporzione alla merce illecita). Fatto salvo che il fatto non costituisca reato |
– |
5 |
Omessa tenuta o conservazione, o mancata esibizione, dei registri obbligatori (art. 5 Reg CE n. 607/2012) |
Da 1.500 € a 15.000 € Fatto salvo che il fatto non costituisca reato |
– |
6 |
Mancata conservazione (almeno 5 anni) ovvero omessa esibizione all’Autorità Competente delle informazioni minime di tracciabilità per il commercio nel mercato interno UE (art. 5 Reg EUTR) |
Da 150 € a 1.500 € Fatto salvo che il fatto non costituisca reato |
– |
7 |
Mancata iscrizione al Registro degli operatori (art. 4 del Decreto stesso) |
Da 500 € a 1.200 € Fatto salvo che il fatto non costituisca reato |
– |
L’Autorità Competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per i controlli previsti dai due regolamenti.
Il DLgs n. 178/2014 inoltre:
· istituisce il Registro degli operatori (obbligatorio ed oneroso; sembrerebbe circoscrivibile agli importatori di L&D, in quanto a termini di Regolamento Legno non costituisce “commercializzazione” lo scambio sul mercato interno ma solamente la prima immissione sul mercato interno). Entro il 23/02/2015 (60 giorni dall’entrata in vigore del DLgs) è atteso un DM Agricoltura che precisi requisiti e modalità di iscrizione;
impone “un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze Flegt”. Anche in questo caso sarà disciplinato con DM entro 60 giorni.