12/01/2015

NEWS N° 322 GENNAIO 2015 – DA NATALE 2014 LE SANZIONI CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DI LEGNO

 

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi ( maurizioanceschi@atseco.it ); P.A. Pattini Lorenzo ( lorenzopattini@atseco.it )

Reggio Emilia, 12 Gennaio 2015

 

È quanto prevede il Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014, in vigore dal 25 dicembre 2014, riguardante “Attuazione del regolamento 2173/2005/Ce sull’istituzione delle licenze Flegt per le importazioni di legno e del regolamento 995/2010/Ue che fissa gli obblighi degli operatori che commerciano legno e derivati”.

Da tempo, al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, l’Unione europea si è dotata di due specifici regolamenti:

·         Reg. n. 2173/2005, conosciuto come FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade);

·         Reg. n. 995/2010, noto come EUTR (EU Timber Regulation) o “Regolamento Legno“.

Mancava la fissazione di sanzioni per entrambi i Regolamenti, demandata agli stati nazionali, a cui l’Italia ha ora provveduto. Esse sono riassunte nella seguente tabella (derivata dall’art.6 del Decreto):

Art. 6
comma …

Descrizione dell’Illecito

Sanzione amministrativa

Sanzione penale

1

Importazione di L&D (legno e prodotti derivati) senza licenza dai paesi partner (art. 1 e 4 Reg FLEGT)

Ammenda da 2.000 a 50.000 €

Arresto da 1 mese ad un anno

Confisca delle merci (sempre)

2

Commercializzazione (intesa come “prima immissione” nel mercato UE) di L&D ottenuti in violazione della legislazione applicabile nel paese di produzione (art. 2 e 4 Reg EUTR)

Ammenda da 2.000 a 50.000 €

Arresto da 1 mese ad un anno

Confisca delle merci (sempre)

3

Quando dai fatti illeciti sanzionati per i commi 1 e 2 derivi un danno di particolare gravità per l’ambiente

Ammenda da 2.000 a 50.000 €

Arresto da 1 mese ad un anno

Applicati congiuntamente

Confisca delle merci (sempre)

4

Commercializzazione di L&D in assenza, o carente attuazione, del necessario “sistema di dovuta diligenza” (art. 6 Reg EUTR; Reg CE n. 607/2012)

Da un minimo di 300 € fino ad un massimo di 1.000.000 € (in proporzione alla merce illecita).

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato

5

Omessa tenuta o conservazione, o mancata esibizione, dei registri obbligatori (art. 5 Reg CE n. 607/2012)

Da 1.500 € a 15.000 €

 

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato

6

Mancata conservazione (almeno 5 anni) ovvero omessa esibizione all’Autorità Competente delle informazioni minime di tracciabilità per il commercio nel mercato interno UE (art. 5 Reg EUTR)

Da 150 € a 1.500 €

 

 

 

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato

7

Mancata iscrizione al Registro degli operatori (art. 4 del Decreto stesso)

Da 500 € a 1.200 €

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato

 

L’Autorità Competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per i controlli previsti dai due regolamenti.

Il DLgs n. 178/2014 inoltre:

·         istituisce il Registro degli operatori (obbligatorio ed oneroso; sembrerebbe circoscrivibile agli importatori di L&D, in quanto a termini di Regolamento Legno non costituisce “commercializzazione” lo scambio sul mercato interno ma solamente la prima immissione sul mercato interno). Entro il 23/02/2015 (60 giorni dall’entrata in vigore del DLgs) è atteso un DM Agricoltura che precisi requisiti e modalità di iscrizione;

imponeun contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze Flegt”. Anche in questo caso sarà disciplinato con DM entro 60 giorni.