4/03/2015
NEWS N° 330 MARZO 2015 – SISTRI. IL CONTRIBUTO 2014 DEVE ESSERE PAGATO ENTRO IL 31 MARZO
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 04 Marzo 2015
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del DL 31 dicembre 2014, n. 192, cosiddetto “mille proroghe”. Tra le novità introdotte c’è l’ulteriore slittamento del termine per l’applicazione delle sanzioni per mancata iscrizione al SISTRI e omesso versamento del contributo per l’anno 2014 al 1° aprile 2015. Pertanto entro il 31 marzo 2015 i soggetti obbligati dovranno iscriversi al SISTRI e quelli già iscritti dovranno versare il contributo per il 2014. Il contributo per l’anno 2015, invece, va versato entro il termine ordinario del 30 aprile.
Per la determinazione dell’importo del contributo gli operatori devono accedere mediante la propria chiavetta usb all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. Effettuato il pagamento secondo le modalità pubblicate sul portale SISTRI (www.sistri.it, cliccare su “modalità di pagamento”) dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso alla suddetta area “GESTIONE AZIENDA” (consigliamo di scaricare la “Guida gestione azienda” disponibile sul portale SISTRI nella sezione “documenti – manuali e guide”). Nei casi di prima iscrizione invece, gli operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Riassumiamo qui di seguito i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti. Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta sono esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti.
b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
– attività di demolizione, costruzione e scavo;
– lavorazioni industriali;
– lavorazioni artigianali;
– attività commerciali;
– attività di servizio;
– attività sanitarie;
– attività di pesca professionale e acquacoltura
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto, di rifiuti speciali pericolosi;
e) gli enti e le imprese che effettuano lo smaltimento, il recupero e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi
f) gli intermediari di rifiuti pericolosi.