4/02/2017
NEWS N° 365 FEBBRAIO 2017 – REGOLAMENTI REACH E CLP: OBBLIGHI PER GLI UTILIZZATORI DI SOSTANZE CHIMICHE
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Fradici, silviafradici@atseco.it ; dott.ssa Silvia Messori, silviamessori@atseco.it; p.a. Lorenzo Pattini, lorenzopattini@atseco.it
Reggio Emilia, 01 Febbraio 2017
REACH è il Regolamento europeo CE n. 1907/2006. E’ entrato in vigore nell’Unione Europea il 1 giugno2007 ed è relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
Sono coinvolte nell’adempimento degli obblighi di tale regolamento le imprese con ruolo di Produttori, Importatori, Distributori e Utilizzatori a valle di sostanze chimiche (sia tal quali che in miscela).
E’ bene sottolineare che le imprese coinvolte non sono solo le aziende del settore chimico; è sufficiente che un’impresa faccia uso anche di un solo prodotto chimico (per esempio olio lubrificante, detergente ….) nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali, per essere definito Utilizzatore a Valle.
Tutti gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche hanno i seguenti OBBLIGHI soprattutto in fase di acquisto ed utilizzo di prodotti chimici (in particolar modo per le sostanze e miscele pericolose):
- Verificare chele sostanze acquistate siano pre-registrate o registrate dalproduttore/importatore. Gli utilizzatori a valle non sono autorizzati ad immettere sul mercato sostanze non registrate (art.5 del REACH)
- Verificare chele sostanze acquistate non siano comprese nell’elenco riportato in allegato 14 del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione)
- Verificare chele sostanze acquistate rispettino le restrizioni d’uso dell’allegato 17 del REACH
- Verificareil rispetto degli usi previsti dalla Scheda Dati Sicurezza e dagli eventuali scenari allegati.
- Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella Scheda dati di sicurezza
- Consentire ai lavoratori l’accesso alle informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza
CLP è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 e riguarda la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. E’ entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009.
Gli utilizzatori di sostanze chimiche rispetto al suddetto regolamento hanno i seguenti OBBLIGHI:
- conoscere la nuova classificazione ed etichettaturadelle sostanze chimiche per essere in grado di valutare e controllare il rischio chimico in azienda.
- provvedereall’aggiornamento della segnaletica di sicurezza in coerenza con la nuova classificazione ed etichettatura CLP dei prodotti chimici utilizzati in azienda
Entrambi i regolamenti si applicano anche alle sostanze non più utilizzate stoccate in azienda.
Pertanto se ad esempio non sono più reperibili le Schede Dati Sicurezza aggiornate e/o hanno imballaggio con etichettatura antecedente rispetto a quanto previsto dal CLP, è necessario provvederne lo smaltimentoin centri autorizzati, previo classificazione di pericolo.
In alternativa si devono recuperare le SDS aggiornate: in questo secondo caso l’azienda può provvedere essa stessa all’aggiornamento dell’etichettatura sui colli a magazzino.
Di seguito sono riportate le principali sanzioni per gli utilizzatori a valle
ART. REGOLAMENTO REACH | OBBLIGO | SANZIONE |
Art. 56, 67 | Non immettere sul mercato e non utilizzareper usi non consentiti sostanzesoggette adautorizzazione o restrizione | Da 40.000 a 150.000 euro o 3 mesi di arresto |
Art. 37 paragrafo 5 e6 | Applicare misure di gestione del rischio(ricevute nelle SDS dai fornitori ocontenute nella propria CSR e Valutazione del rischio chimico). | Da 10.000 a 60.000 euro |
Art. 35 | Consentire ai lavoratori l’accesso alle informazioni contenute nelle SDS. | Da 15.000 a 90.000 euro |
Art. 36 | Riunire e conservare per almeno 10 anni tutte le informazioninecessarie per assolvere gli obblighi del regolamento Reach. |
Da 3.000 a 18.000 euro |
ATS – Consulenti Associati sta implementando un servizio di consulenza per aiutare le aziende all’adempimento di tali obblighi normativi