20/03/2017
NEWS N° 367 MARZO 2017 – SOTTOPRODOTTI: NOVITA’ NAZIONALI E IN REGIONE EMILIA ROMAGNA
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 10 marzo 2017
Il DM n. 264 del 13/10/2016, recante criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica di sottoprodotti, è in vigore dal 2 marzo 2017 e rappresenta un’utile novità nella prevenzione dei rifiuti.
Al fine di favorire l’utilizzo di residui di produzione come sottoprodotti il decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06.
La certezza dell’utilizzo può essere provata tramite contratti tra il produttore del residuo e l’utilizzatore, oppure mediante la predisposizione di una scheda tecnica (all. 2) con l’individuazione delle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, delle tipologie di attività / impianti idonei ad utilizzarli, nonché delle tempistiche e modalità congrue per il deposito e la movimentazione.
In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione (all. 2); la cessione deve assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.
Vengono fornite indicazioni sulla normale pratica industriale, in cui rientrano le attività che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie del residuo idonee; nell’all. 1 vengono individuate quelle relative alle biomasse residuali per la produzione di energia.
Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio (Piattaforma di scambio tra domanda e offerta).
In Regione Emilia-Romagna è stato istituito, con DGR n. 2260 del 21/12/2016, l’Elenco regionale dei sottoprodotti al quale potranno iscriversi le imprese regionali il cui processo produttivo e i residui da esso derivanti rispettino le caratteristiche che saranno stabilite da future determine.
Al fine di favorire l’utilizzo dei sottoprodotti la Regione ha pensato di definire delle buone pratiche tecniche e gestionali che consentano l’individuazione di determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e di predisporre un sistema che attesti il riconoscimento dell’osservanza di tali buone pratiche.
Le imprese che intendono aderire a tale sistema dovranno presentare una richiesta di iscrizione (modello allegato) accompagnata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche tecniche del residuo, il processo produttivo da cui origina, l’impianto o l’attività di destinazione, le modalità di gestione, di movimentazione e di deposito.
Verrà rilasciato un attestato di iscrizione per accompagnare il trasporto e gli iscritti dovranno trasmettere annualmente alla Regione un report con informazioni relative ai sottoprodotti.
La DGR precisa che l’iscrizione è volontaria e non pregiudica la possibilità di dimostrare con le diverse modalità consentite dall’ordinamento che i residui derivanti dalle filiere individuate abbiano la qualifica di sottoprodotti.
Si sottolinea che una gestione non autorizzata di rifiuti, quale potrebbe essere considerata una gestione di residui considerati sottoprodotti ma che non rispettano i requisiti richiesti, può incorrere in sanzioni con arresto fino a due anni e ammenda fino a 26.000 euro.
ATS-Consulenti Associati è a disposizione per una eventuale assistenza in merito alla gestione dei residui di produzione che possono essere considerati non rifiuti ma sottoprodotti.