29/08/2017
NEWS N° 377 AGOSTO 2017 – TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL NUOVO DPR 120 PORTA (MAGGIORE) CHIAREZZA E SEMPLICITA' DI GESTIONE
Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 agosto 2017
Sulla GU del 7 agosto 2017, n. 183 è stato pubblicato il Decreto Presidente Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Dopo anni di relativo disordine e perduranti lacune, questo “regolamento” riunifica e semplifica la materia, con particolare riferimento all’impiego delle terre come sottoprodotti (v. art. 184 bis del D.Lgs 152/2006).
Per esso si definiscono procedimenti specifici per “sito di produzione”, distinguendo in:
- “cantieri di piccole dimensioni” o “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA”
- “cantieri di grandi dimensioni”;
Dal 22 agosto 2017 il DPR 120/17 è dunque l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi i cantieri finalizzati alla manutenzione di reti e infrastrutture.
L’articolo 4 del DPR in particolare appare essenziale per la classificazione delle T&R come sottoprodotti, specificando che:
- devono essere generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante;
- l’utilizzo è conforme al piano di utilizzo (art. 9) per i “grandi cantieri” (ossia interventi sottoposti a VIA / AIA) o alla dichiarazione di utilizzo (art. 21) negli altri casi;
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla “normale pratica industriale” (che il DPR definisce e precisa);
- soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti dal medesimo DPR.
Sempre il medesimo art. 4 specifica che in quanto “sottoprodotti” le terre scavate non possono contenere una percentuale di “materiali di riporto” (di origine antropica) maggiore del 20% in peso (da verificarsi con opportune modalità) e che anche per il contenuto di “amianto” il riferimento analitico da rispettare sono le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione *) in rapporto alle destinazioni d’uso dei siti di produzione e utilizzo.
Il DPR n. 120/2017 interviene inoltre a chiarire i requisiti e le condizioni in base alle quali si può procedere
- a detenere in deposito temporaneo (presso il luogo di produzione) le terre qualificate “rifiuti” (codici CER 17.05.04 e 17.05.03*), in particolare fissandone più congrui limiti quantitativi (fino a un massimo di 4000 mc, dei quali fino a 800 mc classificati “pericolosi”);
- al riutilizzo nel sito di produzione (terre escluse dal regime dei rifiuti, v. art. 185, comma 1.c del D.Lgs 152/2006), fissandone gli opportuni requisiti qualitativi in funzione della destinazione d’uso urbanistica del sito stesso;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, che fino ad ora non era consentita (se non per espressa approvazione in progetto di bonifica di cui all’art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06)
Il regolamento NON si applica invece ai rifiuti provenienti “direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti”
* Limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 2006.