2/10/2017

NEWS N° 379 OTTOBRE 2017 – ALBO GESTORI AMBIENTALI: DAL 16 OTTOBRE IN VIGORE I NUOVI REQUISITI PER IL RESPONSABILE TECNICO

Per informazioni rivolgersi a: Maria Laura Benevelli  (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 02/10/2017
Il 16 ottobre 2017 entra in vigore la Deliberazione n. 6 del 30/5/2017 recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 03/06/2014” con la quale il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti richiesti al Responsabile tecnico, nonché le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche d’idoneità a cui il Responsabile tecnico dovrà sottoporsi.
I nuovi requisiti sono riportati nell’allegato A della delibera sopra citata: per le cat. 1-4-5 classi più basse è prevista solo il superamento della verifica di idoneità, mentre per le classi più alte oltre all’idoneità con verifica è prevista anche l’esperienza

  • Verifica d’idoneità

si compone di 2 moduli:
– un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie
– un modulo specialistico per la categoria d’interesse (del trasporto, cat.1, 4, 5 ; dell’intermediazione, cat.8 ; delle bonifiche dei siti, cat.9; delle bonifiche amianto,cat. 10)
Gli argomenti di ciascun modulo sono riportati nell’allegato C alla Deliberazione n. 6 del 30/5/2017.
Una volta conseguita, l’idoneità avrà validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa; la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

  • Esperienza richiesta al responsabile tecnico

deve essere stata acquisita come:

  1. a) titolare/legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. b) responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  3. c) dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione
  4. d) dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni.
Periodo transitorio
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 6 del 30/5/2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria (stessa classe o classi inferiori) e potrà sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.
Le domande di nomina dei responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della delibera (16 ottobre 2017) sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni
Inoltre, con la Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici, prevedendo il calendario delle date e delle sedi delle prime verifiche in programma dal 19 dicembre 2017 al 14 febbraio 2018 (allegato A).