6/10/2017

NEWS N° 381 OTTOBRE 2017 – MISCELAZIONE DI RIFIUTI: E’ SEMPRE UN TRATTAMENTO DA AUTORIZZARE

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 06 Ottobre 2017
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2017, ha giudicato illegittimo il comma 3-bis dell’art. 187 del D.Lgs. 152/06 relativo alla possibilità di miscelare rifiuti, qualora non vietato, senza apposita autorizzazione o prescrizioni (comma aggiunto dalla L. 221/2015 “Green economy”). Secondo la Corte l’attività di miscelazione dei rifiuti, essendo ascrivibile alle attività di trattamento rifiuti, deve essere autorizzata e sottoposta ad eventuali prescrizioni. Quindi la miscelazione, anche tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità, quindi non espressamente vietata, deve essere preventivamente autorizzata.
La problematica relativa alla miscelazione dei rifiuti può riguardare anche i produttori iniziali di rifiuti e la relativa gestione del deposito temporaneo. La definizione stessa di deposito temporaneo prescrive che esso debba essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti.
In assenza di una più precisa definizione di cosa debba intendersi per miscelazione ossia avendo i giudici non sempre distinto tra

  • situazioni di mera contaminazione tra rifiuti derivanti dal loro accumulo disordinato, rispetto alle
  • vere e proprie miscelazioni, volontarie o involontarie, di rifiuti aventi codici identificativi diversi capaci di dare origine ad un prodotto per il quale non esiste uno specifico codice identificativo e che non consenta la loro successiva separazione,

anche un deposito temporaneo non sufficientemente disciplinato potrebbe essere contestato come miscelazione abusiva, ovvero come attività di trattamento non autorizzata.
Le sanzioni per chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti sono la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.