16/10/2017
NEWS N° 382 OTTOBRE 2017 – RIFIUTI: PRODUTTORI ATTENTI ALLE VOSTRE RESPONSABILITA’. CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI E QUARTA COPIA DEL FIR
Per informazioni rivolgersi a: Dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Ottobre 2017
La recente sentenza della Cassazione Penale n. 38981/2017 ha ricordato che è dovere del Produttore accertarsi che i soggetti a cui conferisce i propri rifiuti per il recupero o lo smaltimento siano autorizzati allo svolgimento di tali operazioni; l’inosservanza di tale regola può determinare in capo al Produttore la corresponsabilità nel reato di illecita gestione di rifiuti, con sanzioni fino a 2 anni di arresto e 26.000 euro di ammenda.
Si ricorda inoltre che per escludere ogni ulteriore responsabilità rispetto al destino dei propri rifiuti il Produttore (ai sensi degli artt. 188 e 193 del D.Lgs. 152/06) deve vedersi restituita la quarta copia del Formulario di trasporto rifiuti (FIR) entro 3 mesi dall’invio del rifiuto al recuperatore/destinatario.
Per quel che riguarda la quarta copia FIR una novità viene dal Ministero dell’Ambiente che ha emanato una nota con cui indica come ammissibile – da parte del gestore di rifiuti – la trasmissione della quarta copia in formato digitale, mediante la seguente procedura di invio e conservazione:
- quarta copia acquisita tramite scanner in formato PDF/A (con particolare cura alla leggibilità del documento),
- firmata elettronicamente senza marca temporale,
- inviata tramite PEC al Produttore del rifiuto,
- archiviata elettronicamente con idoneo software certificato,
- originale cartaceo archiviato in sicurezza rispetto al rischio incendio e reso disponibile su richiesta alle autorità o al Produttore.
La quarta copia del FIR ricevuta in formato digitale può essere stampata (si consiglia congiuntamente al rapporto di ricezione della corrispondente PEC) e conservata con le altre in forma cartacea per poter essere prontamente esibita in caso di controlli, insieme al registro di carico e scarico.
Il Produttore deve conservare i FIR per cinque anni.