16/10/2017
NEWS N° 383 OTTOBRE 2017 – RIFIUTI: IL VALORE ECONOMICO NON FA PERDERE LA QUALIFICA DI RIFIUTO. SOTTOPRODOTTI: IL VALORE ECONOMICO NON E’ SUFFICIENTE
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it) o dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Ottobre 2017
Il rifiuto è definito ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 183 come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
La sentenza della Cassazione Penale n. 38979/2017 ha ribadito che il valore economico eventualmente riconosciuto ad uno scarto mediante un accordo di cessione a terzi non fa perdere la qualifica di rifiuto.
Quindi anche un materiale di scarto che possa avere valore commerciale (es. rottami metallici) deve essere comunque gestito come rifiuto mediante tutte le appropriate procedure e documentazioni (registri di carico e scarico, FIR, Sistri, trasportatore e destinatario autorizzati).
Specularmente per rientrare nella definizione di sottoprodotto (di cui all’art 184-bis D.Lgs. 152/06), a cui non si applica la normativa sui rifiuti, non è dirimente l’attribuzione di un valore economico al materiale di scarto, ma devono essere prioritariamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- origine da un processo di produzione,
- certezza del riutilizzo,
- riutilizzo che non necessita di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale,
- soddisfazione dei requisiti relativi alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
Si ricorda che il DM n. 264 del 13/10/2016 indica una serie di criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica di sottoprodotti. Per quanto riguarda il requisito della certezza del riutilizzo viene considerato elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo e gli utilizzatori, nei quali siano specificate tra l’altro le condizioni della cessione “che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo” (art. 5).