22/01/2018
NEWS N° 397 GENNAIO 2018 – NUOVA REGOLA TECNICA PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI CONTENITORI-DISTRIBUTORI DI CARBURANTE FUORI TERRA
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 22 Gennaio 2018
Il 5 gennaio 2018 è entrato in vigore il DM del 22/11/2017, per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C (come gasolio).
Si precisa che il decreto non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta dalle aziende che usufruiscono del recupero delle accise (Carbon Tax). In questi casi è necessario che le cisterne stesse siano state autorizzate come distributori privati di carburanti con la specifica licenza comunale.
Situazione ante DM 22/11/2017
Prima del decreto le cisterne fuori terra erano autorizzabili con specifica licenza comunale esclusivamente da parte delle aziende di autotrasporto iscritte allo specifico albo provinciale.
Le aziende non di autotrasporto potevano essere utilizzare per rifornire veicoli targati e circolanti su strada esclusivamente con impianti con cisterne interrate.
Per il rifornimento di veicoli non targati e non circolanti su strada come i carrelli elevatori l’impianto con cisterna fuori terra non necessitava di licenza comunale, fermo restando gli eventuali adempimenti relativi alla prevenzione incendi.
Situazione dopo l’entrata in vigore del DM 22/11/2017
Le disposizioni si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione degli impianti già in regola con gli adempimenti di sicurezza antincendio.
I contenitori-distributori devono essere realizzati e gestiti in modo da minimizzare i rischi legati alla di fuoriuscita accidentale di carburante limitando in caso di incidente i danni a persone, edifici, ambiente e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.
Le caratteristiche principali che devono possedere i serbatoti sono:
– La capacità massima del contenitore-distributore è fissata in 9 metri cubi.
– Il grado di riempimento deve essere ≤90% della capacità geometrica.
– I serbatoi a parete singola dovranno essere posizionati all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del serbatoio.
– I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime:
- a) fabbricati e depositi non soggetti CPI: 5m;
- b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici: 10 m;
- c) linee ferroviarie: 15 m;
- d) proiezione verticale di linee elettriche 1000 V CA o 1500 V CC: 6 m.
– Il contenitore-distributore deve essere provvisto di messa a terra.
– 2 estintori portatili tipo 21A-89B fino a 6 mc, oltre i 6 mc occorre un estintore carrellato almeno B3.
L’installazione del contenitore-distributore è subordinata ad una pratica con il Comune da svolgersi attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), per ottenere la relativa autorizzazione
Aziende agricole
Si precisa che le aziende agricole con serbatoio di capacità non superiore a 6 mc non necessitano di specifiche autorizzazioni antincendio.
Si precisa altresì che le aziende agricole che acquistino nuove cisterne, anche se di capacità inferiore a 6 mc, devono comunque rispettare il decreto sopracitato.
In allegato il DM del 22-11-2017.