2/02/2018

NEWS N° 398 FEBBRAIO 2018 – MODALITA’ DI DEPOSITO E QUALIFICA DI RIFIUTO

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 2 Febbraio 2018
Alcune recenti sentenze (TAR Piemonte n. 1303 del 04/12/17, Cassazione Penale n. 3299 del 24/01/18) indicano che la qualifica di un materiale come rifiuto deve essere desunta dalle modalità oggettive del suo deposito in azienda.
Al fine di valutare se nella condotta del detentore sia riscontrabile il concetto di “disfarsi” costituisce indice rivelatore (anche) la modalità di deposito.
In altri termini appare evidente che i materiali che non vengono considerati rifiuti devono di norma essere conservati in condizioni compatibili con la possibilità di una loro riutilizzazione, ad esempio suddivisi per tipologie merceologiche omogenee, al riparo dagli agenti atmosferici, con le eventuali cure manutentive necessarie.
Il giudice pertanto afferma che, a prescindere dalla reale possibilità di reimpiego di singoli materiali nel ciclo produttivo aziendale, un loro inadeguato deposito è senz’altro assumibile come indice della loro natura di rifiuti, con gli obblighi che ne conseguono.
Per quanto riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti presso l’impresa che li produce si ricordano i requisiti da rispettare:

  • deposito collocato nel luogo di produzione;
  • rifiuti avviati a recupero o smaltimento:
    • con cadenza trimestrale, oppure
    • con quantitativo di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, ed in ogni caso entro 1 anno;
  • deposito per categorie omogenee di rifiuti, con relative codifiche CER in evidenza;
  • per i rifiuti pericolosi rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute (etichettatura CLP con pittogrammi, es. infiammabile, ecotossico, etc);
  • per i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti rispetto del Regol. 850/2004/CE.

 
Dunque sia il deposito di materiali (che rischiano di venire qualificati come rifiuti se il deposito è condotto in maniera inappropriata), sia il deposito temporaneo dei rifiuti (dal precedente mantenuto chiaramente distinto), devono essere gestiti con particolare attenzione in quanto una non conformità potrebbe implicare il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Tale reato è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
Costituisce inoltre reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, che ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito).