27/03/2018
NEWS N° 407 MARZO 2018 – CONTRIBUTO SISTRI 2018
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 marzo 2018
Ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 52/2011, entro il 30 aprile 2018 i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno versare il contributo per l’anno 2018.
Per la determinazione dell’importo del contributo gli operatori devono accedere mediante la propria chiavetta usb all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. Effettuato il pagamento secondo le modalità pubblicate sul portale SISTRI (www.sistri.it, cliccare su “modalità di pagamento”) dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso alla suddetta area “GESTIONE AZIENDA” (consigliamo di scaricare la “Guida gestione azienda” disponibile sul portale SISTRI nella sezione “documenti – manuali e guide”). Nei casi di prima iscrizione invece, gli operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Riassumiamo qui di seguito i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti. Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta sono esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti.
- b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
– attività di demolizione, costruzione e scavo;
– lavorazioni industriali;
– lavorazioni artigianali;
– attività commerciali;
– attività di servizio;
– attività sanitarie;
– attività di pesca professionale e acquacoltura
- c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
- d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto, di rifiuti speciali pericolosi;
- e) gli enti e le imprese che effettuano lo smaltimento, il recupero e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- f) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi (i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ottenendo nuovi rifiuti, anche non pericolosi, diversi da quelli trattati, per natura o composizione, oppure i soggetti che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ottenendo nuovi rifiuti pericolosi: questi soggetti, devono iscriversi sia nella categoria gestori sia in quella produttori);
- g) gli intermediari di rifiuti pericolosi.