26/04/2018

NEWS N° 410 APRILE 2018 – DALL’11 APRILE CONTENIMENTO ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi (maurizioanceschi@atseco.it)
Reggio Emilia, 26 aprile 2018
E’ in vigore dall’11 aprile 2018 per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) il Reg. UE n. 2158/2017 del 20 novembre 2017 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti.
L’acrilammide è un composto organico che si forma a partire dai costituenti (asparagina e zuccheri) naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.
Esso è considerato un contaminante pericoloso nella catena alimentare.
I nuovi vincoli in vigore riguardano la produzione e la vendita di:

  • patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
  • patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  • pane;
  • cereali per la prima colazione (escluso il porridge);
  • prodotti da forno fini: gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per “cracker” si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
  • caffè:
    – caffè torrefatto,
    – caffè (solubile) istantaneo;
  • succedanei del caffè;
  • alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti dal Regolamento (UE) 609/2013.

Sono tenuti all’applicazione del Reg. UE n. 2158/2017 anche gli OSA che producono direttamente e svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio; ai quali è peraltro consentita l’applicazione di una versione “semplificata” delle norme (v. art. 2, comma 2 e all’allegato II, parte A del Regolamento).
I ns. uffici sono a Vs disposizione per approfondire conseguenze ed applicazione del Regolamento.