3/08/2018

NEWS N° 418 AGOSTO 2018 – RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: DAL 15 AGOSTO OGNI RAEE TROVERA’ CASA

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Anceschi maurizioanceschi@atseco.it e dott.sa Silvia Messori silviamessori@atseco.
Reggio Emilia, 2 agosto 2018
 
Dal 15 agosto 2018 l’ambito di applicazione del decreto legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sarà “Open Scope”.
Il passaggio dalle 10 categorie “ristrette” dell’Allegato I alle 6 ampie categorie previste dell’Allegato III (v. tabella) comporterà la transizione da una vecchia logica “classificatoria” (tutto quello che non è definito è escluso) a una logica “inclusiva” (ogni RAEE, a parte poche ed esplicite esclusioni, deve essere opportunamente gestito). L’intento dichiarato della norma è proprio questo: intercettare tutti i rifiuti da AEE, minimizzando i rischi di inquinamento da parte delle sostanze pericolose che spesso essi contengono e, viceversa, incrementando il loro riutilizzo ed il recupero industriale di componenti e materiali spesso preziosi.

1 Apparecchiature per lo scambio di temperature.
2 Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2.
3 Lampade.
4 Apparecchiature di grandi dimensioni ) con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;  apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alla categorie 1, 2 e 3 .
5 Apparecchiature di piccole dimensioni ( con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alla categorie 1, 2, 3 e 6.
6 Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni ( con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

 
Dopo il 15 agosto sarà di fatto praticamente impossibile che un RAEE possa sfuggire agli obblighi fissati dal Dlgs. 49/2014 in quanto le categorie 4, 5 e 6 dell’Allegato III fanno riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.
Qualora nonostante le ampie definizioni “Open Scope” (si veda anche l’allegato IV, che fa molti esempi a riguardo) non si fosse in grado di stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, il Produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi, inviando a questo organismo una richiesta corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.
La conseguenza sarà che molti Produttori di AEE fino ad oggi esclusi saranno verosimilmente impegnati ad aderire agli obblighi del decreto facendosi carico della gestione dei propri articoli, dalla progettazione al “fine vita”, ossia dei RAEE messi in circolazione.
Per finire si ricordano le principali sanzioni a carico dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche contenute nell’art. 38 del DLgs. 49/2014
 

Contravvenzione Sanzione Soggetto obbligato
cm. 2 a)
Mancata organizzazione di sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all’articolo 13
Mancata organizzazione e/o finanziamento dei sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000 Produttori di RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005
cm. 2 b) Mancata costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 25 per le AEE immesse sul mercato sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato Produttori di AEE
cm. 2 c) Assenza, nelle istruzioni per l’uso di AEE, delle informazioni di cui all’articolo 26 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000 Produttori di AEE
cm. 2 d) Mancata condivisione, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, con gli impianti di trattamento delle informazioni di cui all’articolo 27 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 Produttori di AEE
cm. 2 e) Immissione sul mercato di AEE prive del marchio di cui all’articolo 28 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato Produttori di AEE