5/09/2018

NEWS N° 420 SETTEMBRE 2018 – ADOTTATE LE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 05 settembre 2018
La Commissione Europea ha stabilito, con decisione n. 2018/1147/UE, le Conclusioni sulle “Migliori Tecniche Disponibili” o BATC (da “BAT – Best Available Techniques” Conclusions) per il trattamento dei rifiuti, in particolare per le attività di gestione rifiuti.
In questo rilevante e corposo documento (consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN) vengono presi in considerazione i vari aspetti ambientali delle attività di trattamento (sia per quel che riguarda lo smaltimento che il recupero), quali: emissioni in atmosfera, scarichi, rumore e vibrazioni, emissioni da inconvenienti ed incidenti, efficienza nell’uso dei materiali ed energetica.
Le BATC sul trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione CE n. 2018/1147/UE sono relative a:

  • trattamento meccanico,
  • trattamento biologico,
  • trattamento fisico-chimico,
  • trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa,

e contengono la descrizione delle tecniche, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione e di consumo associati nonché le indicazioni per il monitoraggio.
Non contemplano invece l’incenerimento e la discarica, le cui BAT sono trattate in documenti tecnici e normativi specifici:

  • smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento / coincenerimento (il cui riferimento resta il BREF del 2006, con revisione in corso di cui al DRAFT 2017),
  • discariche di rifiuti (non inerti) (normate da DIR 1999/31/CE, recepita con D.Lgs. n. 36/2003, e recentissimamente sottoposta a revisione con la nuova Direttiva CEE/CEEA/CE 2018/850).

Le BATC fungono da riferimento essenziale per stabilire le condizioni di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, per le attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE, in cui sono indicate anche le pertinenti soglie minime di capacità.
Nell’ambito del trattamento rifiuti le recenti BATC coprono dunque in particolare:

  • smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con ricorso a particolari attività;
  • smaltimento di rifiuti non pericolosi con ricorso a particolari attività;
  • recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con ricorso a particolari attività;
  • accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima di una delle attività elencate precedentemente (eccetto il deposito temporaneo effettuato dal produttore del rifiuto);
  • tra le particolari attività sono contemplati trattamento biologico, trattamento fisico-chimico, rigenerazione di solventi e oli, trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, etc.

ATS – Consulenti Associati è a disposizione per affiancare le Ditte coinvolte nella valutazione ed implementazione dei propri adempimenti, in particolare per valutare la congruità dei propri processi e tecnologie alle nuove BATC in materia.
Si evidenzia che tendenzialmente le BATC saranno comunque una sorta di “standard” di riferimento per le Autorità Competenti, anche nella valutazione di attività di trattamento rifiuti di più modeste dimensioni.