2/10/2018

NEWS N° 422 OTTOBRE 2018 – DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 E RECEPIMENTO DEL PACCHETTO “ECONOMIA CIRCOLARE”

Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 02 ottobre 2018
Le quattro direttive UE del cosiddetto “pacchetto economia circolare”, in vigore dal 4 luglio 2018, dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020. La delega al governo per tali recepimenti è in corso di discussione in Parlamento, in quanto ricade nel DDL di “delegazione europea 2018”.
Attraverso le 4 nuove direttive UE si modificano ben 6 direttive previgenti, il cui testo risulta dunque aggiornato ed ampliato, ossia:

  • rifiuti (direttiva “madre” – 2008/98/CE),
  • discariche (1999/31/CE),
  • rifiuti di imballaggio (1994/62/CE),
  • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), (2012/19/UE),
  • veicoli fuori uso (2000/53/CE),
  • pile e accumulatori (2006/66/CE).

Nonostante prima del recepimento i nuovi contenuti non siano precettivi in ambito nazionale, si ritiene abbiano comunque un valore interpretativo di grande rilievo.
Proprio per questo ATS-Consulenti Associati intende contribuire a dare precoce risonanza a queste novità del quadro normativo europeo in materia di rifiuti.
Viene prevista l’adozione di misure appropriate ai fini della corretta applicazione della gerarchia della gestione dei rifiuti che indica come prioritari, nell’ordine, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio. A titolo esemplificativo le misure di recepimento ed attuazione in ambito nazionale potranno consistere in: tasse e restrizioni per collocamento in discarica o incenerimento; tariffazione puntuale; misure fiscali; regimi di responsabilità estesa del produttore; sistemi di cauzione-rimborso; appalti pubblici sostenibili; utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento.
Vengono indicati i requisiti minimi generali per la responsabilità estesa del produttore, che consiste in una serie di misure volte ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto (ad es. adesione a consorzi obbligatori di recupero).
Si impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire che materiali “di scarto” derivanti da un processo di produzione non siano considerati rifiuti ma sottoprodotti se rispettano i requisiti richiesti. Alla Commissione UE è affidato il compito di stabilire criteri dettagliati per specifiche sostanze od oggetti; se non sono stati stabiliti i criteri a livello UE gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati.
Si impone inoltre agli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire che, quando una sostanza od oggetto rispetta i requisiti richiesti per l’End of Waste, questa non possa essere qualificata come rifiuto. La Commissione stabilisce i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni EoW a determinati tipi di rifiuti. Se non sono stabiliti criteri EoW a livello UE gli Stati membri possono stabilire criteri EoW dettagliati per determinati tipi di rifiuti; se mancano i criteri UE o nazionali, gli Stati membri possono anche decidere caso per caso.
Viene previsto un nuovo obbligo per gli Stati membri di istituire, almeno per i rifiuti pericolosi, un apposito registro elettronico accessibile alle Autorità competenti, su cui indicare la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché la quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero.
Vengono indicati ambiziosi obiettivi relativi alle percentuali di rifiuti, in particolare imballaggi, avviati a riciclaggio e recupero, nonché alla diminuzione fino al 10% dei rifiuti urbani collocati in discarica.