1/02/2019
NEWS N° 431 GENNAIO 2019 – STOCCAGGI IN IMPIANTI DI GESTIONE RIUFIUTI _ LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Messori (silviamessori@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 gennaio 2019
Il Ministero dell’Ambiente ha emesso la nuova Circolare n. 1121 del 21/01/2019 relativa alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti per la prevenzione dei rischi, in particolare il rischio incendio.
Essa sostituisce la precedente Circolare n. 4064 del 15/03/2018.
Le indicazioni, non immediatamente vincolanti, assumono rilevanza in sede di rilascio di autorizzazioni e di controlli sulle modalità operative adottate, e si applicano a tutti gli stoccaggi: sia adibiti esclusivamente alle operazioni R13 e D15 sia al servizio di altre operazioni di recupero o smaltimento effettuate nell’impianto.
Di seguito si riportano alcune delle indicazioni più rilevanti:
- la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, di cui si raccomanda la presenza costante in impianto (in caso di motivati impedimenti è prevista la possibilità di avvalersi di singoli responsabili);
- un rifiuto non pericoloso con “voce a specchio” potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità” (eventualmente tramite analisi);
- le analisi (qualora necessarie) del rifiuto in ingresso devono essere eseguite per ogni conferimento oppure, se provengono da un singolo produttore con un ciclo tecnologico ben definito, con cadenza almeno annuale; salvo che nell’atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore;
- non devono essere effettuate miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate;
- le tempistiche di stoccaggio sono per i rifiuti non pericolosi in R13 di massimo 12 mesi per procedura semplificata (applicabile anche in procedura ordinaria o AIA), per i rifiuti pericolosi in R13 di massimo 6 mesi per procedura semplificata (applicabile anche in procedura ordinaria o AIA), per i rifiuti in D15 di massimo 12 mesi;
- i rifiuti in uscita devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio.
Nella Circolare stessa vengono inoltre fornite indicazioni sugli stoccaggio in cumuli, serbatoi, fusti e cisternette, rifiuti infiammabili e incompatibili, superfici scolanti e gestione acque reflue, operazioni di pulizia/manutenzione, viabilità e segnaletica interna, etc.
Relativamente al nuovo Piano di emergenza interna viene inoltre precisato che esso è già uno strumento obbligatorio (ai sensi del DM 10/3/1998) per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori e dunque, di fatto, la L. 132/18 lo estende a tutti gli impianti di gestione rifiuti esistenti, ovvero ne prevede l’adeguamento, con il recepimento dei contenuti indicati dal proprio art. 26-bis.
La predisposizione del PEI, o il relativo adeguamento per chi ne sia già provvisto, ha una scadenza molto ravvicinata ossia il 04 marzo 2019, e sarà poi soggetto ad una revisione triennale obbligatoria.
ATS-Consulenti Associati è a disposizione per implementare le domande di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, considerando le indicazioni fornite dalla Circolare, nonché i piani di emergenza interna richiesti dalla nuova normativa.